Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine

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3.2.3.9 Art. 21 LSIAS Sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali

Art. 21 Sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni in-

ternazionali

L’UFAS sviluppa e gestisce un sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo, allo scopo di:

a. determinare la legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS;

b. svolgere compiti amministrativi;

c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione dell’assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.

Proposta di modifica relativa all’articolo 21 in generale

▪ Per quanto concerne il sistema d’informazione, si tratta semplicemente di compiti esecutivi, che già oggi sono assunti dalle casse di compensazione. La determinazione dell’assoggettamento as- sicurativo in ambito internazionale è un’operazione di massa che si svolge in modo standardizzato; laddove opportuno, già oggi si può creare un’applicazione a tal fine in virtù dell’articolo 95 capo- verso 3 LAVS. Non è dunque necessaria una nuova norma al riguardo.

Proposta di modifica relativa alla lettera c

▪ Sussiste un obbligo di assoggettamento per singoli assicurati, se attivi all’estero (certificato A1), e dunque un caso di applicazione anche nella LAINF. Gli assicuratori contro gli infortuni sarebbero quindi imperativamente tenuti a utilizzare la piattaforma, il che è in contraddizione con il campo d’applicazione della LSIAS (cfr. art. 1 LSIAS). È necessaria una precisazione al riguardo.

3.2.3.10 Art. 22 LSIAS Sistemi d’informazione per lo scambio elettronico di dati con l’estero

Art. 22 Sistemi d’informazione per lo scambio elettronico di dati con l’estero

1Gli organi federali competenti di cui all’articolo 75b capoverso 1 LPGA sviluppano e gestiscono sistemi d’infor- mazione per lo scambio elettronico di dati con l’estero allo scopo di permettere agli organi designati all’arti- colo 75a LPGA di scambiare per via elettronica i dati necessari per l’esecuzione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

2L’infrastruttura, la sua gestione e il suo finanziamento sono retti dagli articoli 75b e 75c LPGA.

In merito all’articolo 22 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.

▪ Considerato il sistema EESSI, è necessario o va esaminato il disciplinamento nell’OPGA (cfr. art. 17a–17e OPGA). Il tenore dell’articolo proposto è in contraddizione con l’articolo 17e OPGA (gestione dell’infrastruttura). Sono necessarie una verifica e una precisazione al riguardo.

3.2.3.11 Art. 24 LSIAS Sviluppo e gestione di sistemi d’informazione da parte di terzi

Art. 24 Sviluppo e gestione di sistemi d’informazione da parte di terzi

L’UCC può delegare a terzi lo sviluppo e la gestione di singoli sistemi d’informazione.

Sull’articolo 24 LSIAS è pervenuta l’osservazione seguente.

▪ Gli organi esecutivi hanno un’esperienza pratica pluriennale nell’attuazione di progetti di TIC nell’ambito delle assicurazioni sociali e questi sistemi funzionano in modo continuo. Secondo la volontà del legislatore federale (art. 49a LAVS), il compito legale di gestire le TIC è attribuito agli organi esecutivi e non all’autorità di vigilanza. Di conseguenza, i progetti già esistenti e gli eventuali nuovi in materia di pianificazione e attuazione vanno delegati agli organi esecutivi, che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie.

In merito all’articolo 24 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.

▪ Non ha senso adottare soluzioni a sé stanti. Le prescrizioni devono essere in linea con quelle di leggi analoghe, nello specifico della LCEG (cfr. art. 27 LCEG).