Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine

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3.2.4 Sezione 4: Protezione dei dati (art. 25 LSIAS)

Art. 25

1I dati contenuti nella piattaforma di cui all’articolo 4 capoverso 1 e negli altri sistemi d’informazione di cui agli articoli 9–22 devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. L’UCC e l’UFAS sono responsabili per la protezione dei dati dei sistemi d’informazione da essi gestiti. I terzi incaricati dall’UCC o dall’UFAS della gestione di singoli sistemi d’informazione e che ricevono accesso ai dati devono essere assog- gettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera.

2L’UCC e l’UFAS possono trattare, per quanto necessario, i dati personali contenuti nella piattaforma e negli altri sistemi d’informazione, compresi i dati degni di particolare protezione, al fine di gestire la piattaforma e gli altri sistemi d’informazione in modo tale da permettere agli organi incaricati di applicare le leggi sulle assicura- zioni sociali o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione di adempiere i compiti conferiti loro dalle singole leggi sulle assicurazioni sociali.

3L’UFAS, l’UCC e gli altri organi esecutivi possono trattare e comunicare agli organi autorizzati i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti.

4L’UFAS è autorizzato a utilizzare i dati dei sistemi d’informazione ai sensi della presente legge per svolgere tutti i lavori statistici previsti dalla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.

In merito alla sezione 4 si sono espressi 26 partecipanti alla consultazione (14 su 26 Cantoni, 4 su 11 associazioni dell’economia e 8 su 25 altre organizzazioni).

▪ 5 partecipanti (2 su 26 Cantoni, 1 su 11 associazioni dell’economia e 2 su 25 altre organizzazioni) approvano la sezione 4, ma rilevano la necessità di modifiche.

▪ 21 partecipanti (12 su 26 Cantoni, 3 su 11 associazioni dell’economia e 6 su 25 altre organizza- zioni) respingono la sezione 4.

Vengono richieste le modifiche esposte di seguito.

▪ Non convince il fatto che «terzi» non possano avere, oltre a sede o domicilio in Svizzera, anche una succursale. Il tenore dell’articolo va dunque completato come segue: «I terzi incaricati dall’UCC o dall’UFAS della gestione di singoli sistemi d’informazione e che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede, succursale o domicilio in Svizzera».

▪ Occorre esaminare se la formulazione non comporti un ostacolo insormontabile per i fornitori esteri.

▪ Determinati diritti di accesso ai sistemi d’informazione devono essere ulteriormente precisati nel rapporto esplicativo e nelle pertinenti basi giuridiche, in modo che si possano comprendere meglio le ripercussioni concrete che questi sistemi avrebbero in materia di protezione dei dati.

▪ Va sottolineata l’importanza di vietare l’allestimento dei profili degli utenti delle piattaforme elettro- niche.

▪ Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative al diritto in materia di protezione dei dati e ai potenziali ostacoli, soprattutto nell’ambito dell’assistenza amministrativa (eventualmente sistematica) tra le autorità. I sistemi d’informazione integrano dati soggetti alle legislazioni cantonali in materia di protezione dei dati, ragion per cui è necessario chiarire il rapporto tra le disposizioni federale e le responsabilità che ne derivano.

Per quanto concerne i motivi di rifiuto, vengono menzionati quelli esposti di seguito.

Proposte di modifica relative all’articolo 25 in generale

▪ La stragrande maggioranza dei detrattori ritiene che la protezione dei dati si applichi a tutte le assicurazioni sociali e non debba essere disciplinata separatamente nella LSIAS. L’articolo in esame va dunque stralciato, poiché il pertinente disciplinamento nella LPGA e la legislazione in materia di protezione dei dati sono sufficienti.

▪ La nuova legge federale sulla protezione dei dati è di portata generale e concerne sia gli assicura- tori privati che le istituzioni pubbliche. Occorre precisare il rapporto con la legge federale sulla protezione dei dati.

Proposte di modifica relative al capoverso 1

▪ La limitazione secondo cui i terzi incaricati che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera va oltre quanto prescritto dalle leggi in ma- teria di protezione dei dati. I fornitori esteri possono indubbiamente essere molto interessanti per