Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine
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3.1.4 Coinvolgimento degli organi esecutivi nel processo di digitalizzazione
Riguardo a questo punto, 39 partecipanti (18 su 26 Cantoni, 3 su 4 partiti, 6 su 11 associazioni dell’eco- nomia e 12 su 25 altre organizzazioni) ritengono che nell’elaborazione e nell’attuazione della digitaliz- zazione vadano coinvolti gli organi esecutivi e/o altri organi. Alcuni partecipanti fanno riferimento in par- ticolare al coinvolgimento delle organizzazioni di aiuto ai disabili o delle imprese d’informatica per l’ela- borazione delle interfacce e dei requisiti tecnici nonché per l’accessibilità dei documenti e la lingua facile (standard eCH-0059).
Inoltre, 4 partecipanti alla consultazione (1 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 1 su 11 associazioni dell’eco- nomia e 1 su 25 altre organizzazioni) propongono per i prossimi passi una tavola rotonda del Consiglio federale con tutte le assicurazioni sociali.
3.2 Pareri sulle singole disposizioni della LSIAS proposte
3.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali (oggetto e campo d’applicazione: art. 1–3 LSIAS)
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina lo sviluppo e la gestione di una piattaforma per la comunicazione elettronica nonché i sistemi d’informazione nazionali per le seguenti assicurazioni sociali:
a. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS);
b. assicurazione per l’invalidità (AI);
c. prestazioni complementari;
d. indennità di perdita di guadagno (IPG);
e. assegni familiari.
Art. 2 Campo d’applicazione e rapporto con le singole leggi sulle assicurazioni sociali
Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate in leggi federali di cui al capoverso 1, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Art. 3 Organi esecutivi
1Sono considerati organi esecutivi ai sensi della presente legge:
a. le casse di compensazione cantonali;
b. le casse di compensazione professionali;
c. la Cassa federale di compensazione;
d. la Cassa svizzera di compensazione;
e. gli uffici AI cantonali;
f. l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero;
g. l’Ufficio centrale di compensazione (UCC);
h. gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni com- plementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).
2Le casse di compensazione cantonali non sono considerate organi esecutivi ai sensi del capoverso 1 lettera a laddove svolgono i loro compiti conformemente all’articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952 sugli as- segni familiari nell’agricoltura (LAF).
In merito alla sezione 1 si sono espressi 34 partecipanti alla consultazione (17 su 26 Cantoni, l’UCS, 8 su 11 associazioni dell’economia e 8 su 25 altre organizzazioni).
▪ 2 partecipanti (1 su 26 Cantoni e 1 su 11 associazioni dell’economia) approvano esplicitamente la sezione 1.
▪ 11 partecipanti (3 su 26 Cantoni, l’UCS, 2 su 11 associazioni dell’economia e 5 su 25 altre orga- nizzazioni) auspicano modifiche. Queste concernono soprattutto l’estensione del campo d’applica- zione a ulteriori assicurazioni sociali, quali l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione malattie (v. n. 3.1.3), ma anche la compatibilità con e-Justice (dato che a lungo termine gli atti elettronici riguarderanno anche le procedure di ricorso), l’accesso di terzi ai dati e un capitolo con la definizione delle nozioni generali analogamente all’articolo 3 segg. LPGA. Inoltre, 2 partecipanti chiedono che l’assicurato abbia il diritto di consentire a terzi l'accesso ai dati. Due proposte di modifica vertono sull’articolo 1: