Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine

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a. dall’assicurato;

b. in virtù dell’articolo 50a capoverso 1, da altri organi incaricati dell’esecuzione della presente legge;

c. da persone che forniscono prestazioni a carico dell’assicurazione o su incarico della medesima.

In merito alle modifiche della LAVS si sono espressi 3 partecipanti alla consultazione (1 su 26 Cantoni, l’UCS e 1 su 25 altre organizzazioni) che, pur approvando fondamentalmente le disposizioni proposte, auspicano alcune modifiche. Riscontro relativo all’articolo 49f capoverso 1 ▪ Si rileva l’aggiunta, nella frase introduttiva, del termine «profili della personalità». Proposta di modifica relativa all’articolo 50a ▪ L’articolo in questione va completato in modo da consentire anche lo scambio di dati con le organizzazioni coinvolte nel versamento di prestazioni (p. es. Serafe) al di là dei singoli casi. Va inoltre valutata la necessità di completare anche la LSIAS (p. es. art. 6 LSIAS) per tenere conto dell’obbligo della comunicazione elettronica. Proposta di modifica relativa all’articolo 50b capoverso 1 ▪ In merito all’articolo 50b capoverso 1 AP-LAVS si rileva la necessità di precisare o concretizzare la disposizione in questione e di armonizzarla con l’articolo 1 LSIAS in combinato disposto con l’articolo 1 capoverso 3 AP-LAINF, secondo cui gli assicuratori contro gli infortuni non sono tenuti a utilizzare la piattaforma. Questa disposizione è infatti applicabile agli assicuratori contro gli infortuni e con la modifica proposta nell’avamprogetto, in particolare nella frase introduttiva dell’articolo 50b capoverso 1, si introdurrebbe per vie traverse un obbligo di utilizzare la piattaforma.

3.3.3 Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Art. 1 cpv. 3 e 4

3La legge federale del … sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.

4Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all’articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA.

Art. 66 cpv. 1 lett. a, b e h

1Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS concer- nenti:

a. i sistemi d’informazione (art. 49a e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);

b. Abrogata

h. il rimborso e l’assunzione delle spese (art. 95 e 95a LAVS).

Art. 66b cpv. 1, 2, 2bis, 2ter e 3

1Abrogato

2L’Ufficio centrale di compensazione, gli uffici AI, le casse di compensazione e l’UFAS possono accedere ai sistemi d’informazione di cui all’articolo 12 LSIAS per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAVS.

2bisPossono accedere ai sistemi d’informazione di cui all’articolo 13 LSIAS i seguenti organi e persone:

a. gli uffici AI, l’Ufficio centrale di compensazione e l’UFAS per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge;

b. i fornitori di prestazioni, i periti, i datori di lavoro nonché altre persone e altri organi per l’elaborazione, la trasmissione e il richiamo dei loro rapporti e delle loro perizie o di altri dati relativi agli accertamenti nell’ambito dell’accertamento del diritto a prestazioni e dell’esecuzione di prestazioni;

c. la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferitile;

d. l’assicurato e le autorità decisionali, per le registrazioni su supporto audio, durante le procedure e fino al passaggio in giudicato della decisione.

2terGli uffici AI e le casse di compensazione possono accedere al sistema d’informazione di cui all’articolo 20 LSIAS per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da con- venzioni internazionali.

3Abrogato