Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine

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d. tenere un elenco dei periti incaricati di svolgere perizie mediche;

e. raccogliere e memorizzare dati per la garanzia della qualità;

f. acquisire e memorizzare le registrazioni dei colloqui tra l’assicurato e il perito effettuate su supporto audio secondo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA;

g. acquisire e memorizzare altri dati multimediali.

Per la stralciata dell'articolo viene addotta la mancanza di necessità o di utilità del sistema d'informa- zione: il funzionamento e l'ulteriore sviluppo dei sistemi d'informazione per le perizie e altri dati di accer- tamento sono di competenza degli uffici AI e sono garantiti dall'organizzazione specializzata degli uffici AI. Gli uffici AI, in collaborazione e con l'approvazione dell'UFAS, hanno sviluppato sistemi informativi centralizzati per queste esigenze sulla base delle disposizioni di legge (articolo 49a LAVS). I contratti con i partner operativi garantiscono la manutenzione e il funzionamento. Questi sistemi soddisferebbero tutte le esigenze attuali e potrebbero essere ulteriormente sviluppati se necessario. In caso di sostitu- zione dei responsabili dell'applicazione, sussisterebbe invece il rischio che le esigenze degli uffici AI non vengano sufficientemente prese in considerazione o che, in assenza di una forma giuridica propria della UCC, non possano essere stipulati e applicati contratti operativi vincolanti. I sistemi devono essere stabili e funzionanti, cosa che viene garantita dagli attuali gestori.

In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.

Proposte di modifica relative all’articolo 13 in generale

▪ Occorre chiarire le nozioni di «altri dati relativi agli accertamenti» e «rapporti» e se la piattaforma debba consentire l’allestimento di rapporti e perizie.

▪ L’articolo crea contraddizioni con l’articolo 43 LPGA (Accertamento) e l’articolo 44 LPGA (Perizia). Vanno chiarite le correlazioni tra le disposizioni in questione. Il conferimento di mandati peritali è disciplinato nell’articolo 44 LPGA e nell’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA). Non ha senso inserire nella LSIAS ulteriori disposizioni specifiche (presumibil- mente applicabili soltanto all’AI) e allestire sistemi d’informazione specifici oppure obbligare per vie traverse per esempio gli assicuratori contro gli infortuni a utilizzare i sistemi d’informazione dell’UCC e quindi a partecipare ai relativi costi. Tale approccio viene respinto.

▪ È fondamentale disporre di una soluzione uniforme per tutte le assicurazioni sociali coinvolte, in particolare quindi anche per l’assicurazione contro gli infortuni e la previdenza professionale, poi- ché l’allestimento di perizie non avviene soltanto nell’AI, ma anche nelle altre assicurazioni sociali menzionate. Per questo motivo, i requisiti per il sistema d’informazione per rapporti, perizie o altri dati relativi agli accertamenti devono essere sanciti nella LPGA.

▪ La disposizione in esame è in contraddizione con la regolamentazione della LPGA. Accertamenti, rapporti e perizie devono essere disciplinati in modo centralizzato nella LPGA. Inoltre, non è chiaro se la piattaforma debba consentire l’allestimento di rapporti e perizie. Occorre chiarire questo aspetto.

▪ La centralizzazione presso l’UCC dello sviluppo e della gestione dei sistemi d’informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti cela il rischio di non tenere più sufficiente- mente in considerazione i bisogni degli uffici AI, che gestiscono già in modo efficiente tali sistemi.

▪ Nello sviluppo e nell’ulteriore sviluppo dei sistemi d’informazione agli scopi menzionati all’arti- colo 13 LSIAS bisogna imperativamente rispettare le prescrizioni legali e in materia di protezione dei dati. Vanno inoltre osservati i principi sviluppati dalla giurisprudenza, quali l’attribuzione di pe- rizie bidisciplinari e pluridisciplinari dell’AI con metodo aleatorio.

▪ Se le informazioni e i documenti menzionati nel sistema di cui all’articolo 13 non sono registrati anche negli atti generali dell’AI nell’E-SOP, va concesso un accesso specifico a questo sistema d’informazione.

Riscontri relativi alle lettere a e b

▪ Va consentito un accesso immediato ai documenti in questione o all’interazione tra i terzi coinvolti, poiché per gli assicurati o i loro rappresentanti legali è importante essere costantemente aggiornati sull’andamento e sulla situazione degli accertamenti. Immediatamente dopo un colloquio, ad esem- pio, un assicurato potrebbe così accertarsi che il contenuto sia stato verbalizzato correttamente.

Riscontri relativi alla lettera c