Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine

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di utilizzare la piattaforma. L’articolo 55 capoverso 1bis LPGA deve dunque essere mantenuto invariato. Oltre a questi suggerimenti, si propone anche una modifica degli articoli 47 capoverso 1 lettera a e 52 LPGA, come pure degli articoli 13, 14 e 18° OPGA. Proposta di modifica relativa all’articolo 47 capoverso 1 lettera a ▪ Un modo per garantire i diritti degli assicurati potrebbe essere una modifica della disposizione in questione (consultazione dei dati che li riguardano) che renda il diritto di consultare gli atti indipendente dalla loro conservazione in forma cartacea o elettronica e dal sistema d’informazione utilizzato. Proposta di modifica relativa all’articolo 52 ▪ La disposizione in questione va completata per far sì che le decisioni su opposizione possano essere notificate con validità giuridica per via elettronica. Proposta di modifica relativa agli articoli 13, 14 e 18a OPGA ▪ Va valutata la modifica degli articoli 13, 14 e 18a OPGA.

3.3.2 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 1 cpv. 3 e 4

3La legge federale del … sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.

4Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all’articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA.

Art. 49a cpv. 3

Abrogato

Art. 49b–49e

Abrogati

Art. 49f lett. h

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui neces- sitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:

h. poter utilizzare conformemente allo scopo previsto i sistemi d’informazione di cui agli articoli 4 e 9–23 LSIAS.

Art. 50a cpv. 1 lett. dter

1Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA:

dter. alle autorità fiscali, se per tre anni consecutivi non è stata inoltrata alcuna dichiarazione d’imposta e i dati sono necessari per determinare il reddito soggetto all’AVS degli ultimi cinque anni al fine di verificare la correttezza dell’imposizione fiscale;

Art. 50b, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e d

Accesso ai sistemi d’informazione

1Possono accedere ai sistemi d’informazione di cui agli articoli 9–11 LSIAS:

b. le casse di compensazione, gli uffici AI, l’UCC e l’ufficio federale competente, per i dati necessari all’adem- pimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI;

d. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare, per veri- ficare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.

Art. 71 cpv. 4, 4bis e 5bis

4L’UCC informa le casse di compensazione dei decessi e dei cambiamenti di stato civile.

4bisAbrogato

5bisIl Consiglio federale può prevedere che l’UCC, nell’adempimento di questi compiti, registri dati nei sistemi d’informazione di cui agli articoli 9–18 e 20 LSIAS, compresi dati personali degni di particolare protezione, che gli sono stati comunicati: