Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine

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Proposte di miglioramento relative alla lettera f

▪ Occorre precisare la formulazione «nelle assicurazioni sociali» completandola in «nelle assicura- zioni sociali secondo l’articolo 1 della presente legge». La formulazione «nelle assicurazioni so- ciali» include infatti tutti i rami delle assicurazioni sociali, anche quelli che non figurano nell’arti- colo 1 LSIAS.

3.2.2.3 Art. 6 LSIAS Obbligo di comunicazione elettronica e di scambio elettronico di dati

Art. 6 Obbligo di comunicazione elettronica e di scambio elettronico di dati

1In deroga all’articolo 37a LPGA, per lo scambio di dati concernenti gli assicurati con gli organi esecutivi sono tenuti a utilizzare una piattaforma ai sensi dell’articolo 4 i seguenti organi e le seguenti persone:

a. gli altri organi esecutivi e altre autorità;

b. le persone che agiscono a titolo professionale ai sensi dell’articolo 47a capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;

c. le persone che forniscono prestazioni a carico di un’assicurazione sociale di cui all’articolo 1 o su incarico della medesima;

d. le persone domiciliate all’estero, salvo se designano un recapito in Svizzera oppure se il diritto internazio- nale o le autorità estere competenti autorizzano l’organo esecutivo a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione.

2Se sono inviati documenti cartacei, l’organo esecutivo impartisce, in deroga all’articolo 29 capoverso 3 LPGA, un termine adeguato per la trasmissione per via elettronica, con l’indicazione che altrimenti la trasmissione non è considerata avvenuta.

3Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di cui al capoverso 1.

In merito sono pervenute le osservazioni esposte di seguito.

▪ In deroga all’articolo 37a, secondo l’articolo 6 LSIAS tutte «le persone che agiscono a titolo profes- sionale ai sensi dell’articolo 47a capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla pro- cedura amministrativa» (PA) sono tenute a utilizzare la nuova piattaforma dell’UCC. Secondo il rapporto esplicativo (pag. 30), tra le persone che agiscono a titolo professionale rientrano gli avvo- cati ai sensi della legge sugli avvocati, le persone attive nel settore fiduciario, nei servizi pubblici (p. es. aiuto sociale, autorità di protezione dei minori e degli adulti), nelle assicurazioni di protezione giuridica ecc. Agire a titolo professionale significa che la persona in questione funge da rappresen- tante in un numero indefinito di casi. È irrilevante che lo faccia dietro compenso o meno. Le imprese membri di EXPERTsuisse sarebbero dunque assoggettate alla LSIAS.

In proposito sono pervenute le proposte di miglioramento esposte di seguito.

Proposte di miglioramento relative all’articolo 6 LSIAS in generale

▪ Non è certo se e con quale tenore entrerà in vigore l’articolo 47a D-PA. Nel rapporto esplicativo relativo alla LSIAS occorre dunque inserire una precisazione e ulteriori spiegazioni relative all’arti- colo 47a D-PA non ancora approvato dal Parlamento.

▪ L’articolo 6 LSIAS impone agli organi esecutivi e ad altre autorità di procedere allo scambio di dati tramite una piattaforma. Questo scambio di dati è però circoscritto agli organi esecutivi del 1° pila- stro. Non è previsto alcuno scambio elettronico di dati con organi al di fuori del 1° pilastro, che sarebbero però interessati dall’esecuzione. Va pertanto vagliata l’estensione del campo d’applica- zione di questo articolo agli organi esecutivi dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicura- zione contro la disoccupazione, come pure al fondo di garanzia LPP e all’istituto collettore LPP.

Proposte di miglioramento relative al capoverso 1

▪ La formulazione «In deroga all’articolo 37a LPGA, per lo scambio di dati concernenti gli assicurati con gli organi esecutivi sono tenuti a utilizzare una piattaforma ai sensi dell’articolo 4 i seguenti organi e le seguenti persone: […]» deve essere sostituita con «In deroga all’articolo 37a LPGA, per lo scambio di dati concernenti gli assicurati con gli organi delle assicurazioni sociali menzionate all’articolo 1 della presente legge sono tenuti a utilizzare una delle piattaforme menzionate all’arti- colo 4 i seguenti organi e le seguenti persone: […]».