Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine
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lo sviluppo e la gestione di piattaforme. Questa prescrizione rischia di rendere nettamente più difficile trovare soluzioni buone ed efficaci, il che avrebbe ripercussioni anche in termini di economicità.
3.2.5 Sezione 5: Finanziamento (art. 26–28 LSIAS)
Art. 26 Finanziamento della piattaforma
1Il Fondo di compensazione AVS di cui all’articolo 107 LAVS, il Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il Fondo di compensazione IPG di cui all’articolo 28 LIPG rimborsano all’UCC le spese per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di cui all’articolo 4 capoverso 1.
2La Confederazione assume le spese per gli assegni familiari secondo la LAF e la LAFam in funzione dell’utilizzo della piattaforma da parte degli assicurati.
Art. 27 Finanziamento degli altri sistemi d’informazione della Confederazione
1Nel quadro dell’articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all’UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei seguenti sistemi d’informazione:
a. i sistemi d’informazione di cui agli articoli 9, 11 e 18;
b. il sistema d’informazione di cui all’articolo 10, nella misura della quota di utilizzo connessa all’esecuzione dell’AVS, dell’AI e delle IPG.
2Nel quadro dell’articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione AI rimborsa all’UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 12, 13 e 19.
3Nel quadro dell’articolo 95a LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 20 e 21.
4Nel quadro dell’articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione IPG rimborsa all’UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 14 e 15.
5Proporzionalmente all’utilizzo dei sistemi d’informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali parteci- pano:
a. il Fondo di compensazione AI alle spese per i sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 3;
b. il Fondo di compensazione AVS alle spese per i sistemi d’informazione di cui al capoverso 2;
c. il Fondo di compensazione IPG alle spese per il sistema d’informazione di cui all’articolo 10.
6La Confederazione finanzia:
a. il sistema d’informazione di cui all’articolo 10, nella misura della quota di utilizzo non connessa all’esecu- zione dell’AVS, dell’AI e delle IPG;
b. il sistema d’informazione per le prestazioni complementari di cui all’articolo 16;
c. il sistema d’informazione per gli assegni familiari di cui all’articolo 17.
7I fondi di compensazione partecipano proporzionalmente alle spese per la gestione dei sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1‒3 e la Confederazione a quelle del sistema d’informazione di cui all’articolo 10. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi e della Confederazione in funzione dell’utilizzo dei sistemi d’in- formazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali.
Art. 28 Partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare
Gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare par- tecipano alle spese per la gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 9 e 10.