Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine
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Proposte di modifica relative alla lettera b
▪ Va precisato il motivo per il quale si disciplina soltanto il coordinamento con la Suva (nell’avampro- getto «INSAI») e come si configura quello con altri assicuratori privati.
3.2.3.7 Art. 19 LSIAS Sistema d’informazione per i casi di regresso
Art. 19 Sistema d’informazione per i casi di regresso
L’UCC [sic] sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per i casi di regresso, allo scopo di:
a. trattare per via elettronica i casi di regresso;
b. garantire uno scambio di dati sicuro e automatizzato in relazione ai casi di regresso tra l’UFAS, i servizi di regresso regionali, l’INSAI, l’UCC, gli uffici AI e le casse di compensazione;
c. permettere la trasmissione di dati a terzi responsabili e ad assicuratori di responsabilità civile in Svizzera e all’estero al fine di motivare le pretese di regresso.
In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.
Proposte di modifica relative all’articolo 19 in generale
▪ Lo sviluppo e la gestione di una piattaforma per il regresso da parte dell’UFAS sono da respingere. Esiste già una piattaforma di questo genere degli assicuratori privati contro gli infortuni, che si potrebbe eventualmente adeguare in funzione del bisogno. Si chiede dunque di verificare, preci- sare e considerare l’attuale piattaforma per i regressi degli assicuratori privati contro gli infortuni.
▪ Nella traduzione italiana si è verificato un errore: la competenza per la gestione di un sistema d’in- formazione per i casi di regresso spetta all’UFAS e non all’UCC. In base ai principi del buon go- verno d’impresa, tale sistema non può essere tenuto dall’UFAS, in qualità di autorità di vigilanza, dato che si tratta di un compito esecutivo.
Proposte di modifica relative alla lettera b
▪ Non è chiaro il motivo per cui si definisca soltanto il disciplinamento rispetto alla Suva. Occorre precisare come dovrebbero essere disciplinati i casi di regresso con gli assicuratori privati contro gli infortuni.
3.2.3.8 Art. 20 LSIAS Sistema d’informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali
Art. 20 Sistema d’informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali
L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali, allo scopo di:
a. trattare le richieste di prestazioni;
b. permettere lo scambio di dati relativi alle richieste di prestazioni tra le istituzioni competenti e l’organi- smo di collegamento di cui all’articolo 75a LPGA;
c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione di prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.
Proposte di modifica relative alla lettera b
▪ Va precisata la nozione di «istituzione». L’articolo 75a LPGA implica anche casi di applicazione per gli assicuratori contro gli infortuni (obbligo di assoggettamento di singoli assicurati, se attivi all’estero [certificato A1]). Gli assicuratori contro gli infortuni sarebbero quindi imperativamente te- nuti a utilizzare la piattaforma, il che è in contraddizione con il campo d’applicazione della LSIAS (cfr. art. 1 LSIAS). È necessaria una precisazione al riguardo.