Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine
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▪ Nell’attribuzione dei mandati peritali la trasparenza nei confronti degli assicurati è importante per potersi informare sull’avanzamento del processo. In questo modo le procedure per la scelta di un perito, spesso diverse da un Cantone all’altro, diventerebbero chiare.
Riscontri relativi alla lettera d
▪ L’elenco dei periti è importante per gli assicurati, poiché deve essere a loro disposizione nell’ambito del tentativo di conciliazione secondo l’articolo 7j OPGA.
3.2.3.4 Art. 16 LSIAS Sistema d’informazione per le prestazioni complementari
Art. 16 Sistema d’informazione per le prestazioni complementari
L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni com- plementari, allo scopo di:
a. garantire la trasparenza sulle prestazioni complementari riscosse;
b. sostenere gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC nell’esecuzione della LPC.
In merito all’articolo 16 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.
▪ Occorre adeguare l’impostazione del registro delle PC abbassandone il grado di dettaglio, in modo da ridurre il notevole onere a carico degli organi esecutivi a fronte di una scarsa utilità pratica, anche se ciò significa disporre di dati statistici meno dettagliati.
3.2.3.5 Art. 17 LSIAS Sistema d’informazione per gli assegni familiari
Art. 17 Sistema d’informazione per gli assegni familiari
L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per gli assegni familiari, allo scopo di:
a. evitare il cumulo di assegni familiari secondo l’articolo 6 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni fa- miliari (LAFam);
b. garantire la trasparenza sugli assegni familiari riscossi;
c. sostenere gli organi di cui all’articolo 21c LAFam nell’esecuzione della LAFam;
d. fornire informazioni alla Confederazione e ai Cantoni e mettere a disposizione i dati necessari per le rile- vazioni statistiche dirette.
In merito alla lettera d viene richiesta la modifica esposta di seguito.
▪ L’utilizzo dei dati previsto a fini statistici da parte dei Cantoni non deve limitarsi agli assegni familiari, ma applicarsi a tutti i settori.
3.2.3.6 Art. 18 LSIAS Sistema d’informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa
Art. 18 Sistema d’informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa
L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa, allo scopo di:
a. stabilire se una persona eserciti un’attività lucrativa dipendente o indipendente;
b. garantire il coordinamento reciproco tra le casse di compensazione competenti e tra queste e l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.
Proposte di modifica relative all’articolo 18 in generale
▪ Per quanto concerne il sistema d’informazione, si tratta semplicemente di compiti esecutivi, che già oggi sono assunti dalle casse di compensazione. La determinazione dello statuto di lavoratore indipendente è un’operazione di massa che si svolge in modo standardizzato; laddove opportuno, già oggi si può creare un’applicazione a tal fine in virtù dell’articolo 95 capoverso 3 LAVS. Non è dunque necessaria una nuova norma al riguardo.
▪ Tenuto conto del disciplinamento nella LAVS (p. es. art. 5, 8 e 10 LAVS) e delle direttive in materia, occorre precisare quali dati verrebbero concretamente raccolti e quali criteri sarebbero applicati.