Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine
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compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante. I recapiti elettronici vanno effettuati tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.
3Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta, caricata sulla piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nella pertinente legge sulle assicurazioni sociali o inoltrata a tale servizio.
Art. 37a Forma dell’invio degli atti
Gli atti possono essere inviati su carta o per via elettronica tramite una piattaforma per la trasmissione di docu- menti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.
Art. 38 cpv. 2ter
2terIn caso di recapito tramite una piattaforma riconosciuta per la trasmissione di documenti elettronici, la notifi- cazione è considerata avvenuta al momento indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario registrato sulla piattaforma.
Art. 39, rubrica
Osservanza dei termini in caso di recapito su carta
Art. 39a Osservanza dei termini in caso di recapito per via elettronica
1In caso di trasmissione per via elettronica dell’atto, per il rispetto del termine è determinante il momento indicato sulla ricevuta di entrata. In caso di irraggiungibilità di una piattaforma è applicabile l’articolo 26 della legge fede- rale del … concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia.
2Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi per via elettronica.
3L’autorità può chiedere l’inoltro successivo di documenti cartacei se:
a. a causa di problemi tecnici vi è il rischio che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
b. questo è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.
Art. 46 cpv. 2
2Gli organi esecutivi di cui all’articolo 3 della legge federale del … sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) gestiscono e trasmettono tutti gli atti in forma digitale. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 49 cpv. 1bis
1bisLe decisioni possono essere notificate con validità giuridica tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali. La decisione è notificata tramite la piat- taforma soltanto se l’assicurato lo ha richiesto e ha indicato un indirizzo elettronico sulla piattaforma.
Art. 55 cpv. 1 e 1bis
1Le procedure che negli articoli 27–54, nella LSIAS o nelle leggi sulle assicurazioni sociali non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am- ministrativa.
1bisAbrogato