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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 24 pagine

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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di

informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività «%ASFF_YYYY_ID»

un’unica Moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna Operazione rilevante secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.

E. Ai fini della parte A punto 3 lettere da d) a i), il valore equo di mercato deve

essere determinato e comunicato in un’unica Moneta fiduciaria e accertato al momento di ciascuna Operazione rilevante e secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.

F. Le informazioni trasmesse devono indicare la Moneta fiduciaria di ciascun im-

porto comunicato.

G. Le informazioni di cui alla parte A devono essere comunicate entro il xx.xx

dell’anno civile successivo all’anno cui si riferiscono le informazioni.

Sezione III: Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

Un Utente di cripto-attività è considerato un Utente oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.

A. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Singoli utenti di cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il Singolo utente di criptoattività è un Utente oggetto di comunicazione.

1. Al momento in cui stabilisce la relazione d’affari con il Singolo utente di cripto-

attività o con i Singoli utenti preesistenti di cripto-attività, entro 12 mesi dall’entrata in vigore di queste norme, il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Singolo utente di cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, compresa l’eventuale documentazione acquisita in conformità delle Procedure AML/KYC.

2. Se, in un qualsiasi momento, si verifica un cambiamento di circostanze in rela-

zione a un Singolo utente di cripto-attività a seguito del quale il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l’autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, detto prestatore non può basarsi sull’autocertificazione originaria e deve ottenere un’autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell’autocertificazione originaria.