Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di
informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività «%ASFF_YYYY_ID»
un’unica Moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna Operazione rilevante secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
E. Ai fini della parte A punto 3 lettere da d) a i), il valore equo di mercato deve
essere determinato e comunicato in un’unica Moneta fiduciaria e accertato al momento di ciascuna Operazione rilevante e secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
F. Le informazioni trasmesse devono indicare la Moneta fiduciaria di ciascun im-
porto comunicato.
G. Le informazioni di cui alla parte A devono essere comunicate entro il xx.xx
dell’anno civile successivo all’anno cui si riferiscono le informazioni.
Sezione III: Procedure di adeguata verifica in materia fiscale
Un Utente di cripto-attività è considerato un Utente oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.
A. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Singoli utenti di cripto-attività
Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il Singolo utente di criptoattività è un Utente oggetto di comunicazione.
1. Al momento in cui stabilisce la relazione d’affari con il Singolo utente di cripto-
attività o con i Singoli utenti preesistenti di cripto-attività, entro 12 mesi dall’entrata in vigore di queste norme, il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Singolo utente di cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, compresa l’eventuale documentazione acquisita in conformità delle Procedure AML/KYC.
2. Se, in un qualsiasi momento, si verifica un cambiamento di circostanze in rela-
zione a un Singolo utente di cripto-attività a seguito del quale il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l’autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, detto prestatore non può basarsi sull’autocertificazione originaria e deve ottenere un’autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell’autocertificazione originaria.