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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 24 pagine
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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di
informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività «%ASFF_YYYY_ID»
la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione o questo territorio;
considerato che il Capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le Autorità competenti delle Giurisdizioni o dei territori a definire le procedure da applicare per questi scambi automatici;
considerato che l’articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni e che lo scambio di informazioni effettivo avverrà su base bilaterale tra Autorità competenti;
considerato che le Giurisdizioni o i territori hanno attuato (i) le protezioni adeguate per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente a questo Accordo restino confidenziali e siano unicamente utilizzate ai fini previsti dalla Convenzione, e (ii) le infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese le procedure che garantiscono uno scambio di informazioni per tempo, esatto e confidenziale, che garantiscono comunicazioni efficaci e affidabili e i mezzi che permettono di risolvere rapidamente questioni e preoccupazioni relative agli scambi o alle domande di scambio e l’applicazione delle disposizioni della sezione 4 del presente Accordo);
considerato che le Autorità competenti delle Giurisdizioni o dei territori hanno l’intenzione di concludere questo Accordo per migliorare l’adempimento degli obblighi fiscali a livello internazionale in relazione alle Cripto-attività sulla base di scambi automatici in applicazione della Convenzione, senza pregiudicare le procedure legislative nazionali (se del caso) e ferme restando le disposizioni relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati e altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione stessa;
le Autorità competenti hanno convenuto quanto segue:
Sezione 1: Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni seguenti hanno il significato seguente:
a) il termine «Giurisdizione» designa un Paese o un territorio per cui la Convenzione è in vigore e diventata effettiva, secondo la sua versione originaria o modificata, tramite la firma di ratifica conformemente all’articolo 28, o per estensione territoriale conformemente all’articolo 29 e che è firmatario del presente Accordo;
b) l’espressione «Autorità competente» designa, per ogni Giurisdizione o territorio rispettivi, le persone e autorità elencate all’allegato B della Convenzione;
c) l’espressione «Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» designa il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in relazione alle Cripto-attività (Commentari inclusi) sviluppato dall’OCSE con i Paesi del G20;