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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 24 pagine

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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di

informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività «%ASFF_YYYY_ID»

v. le leggi applicabili della Giurisdizione di residenza dell’Entità o gli atti costitutivi della stessa prevedono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell’Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un’Entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro o sia devoluto al governo della Giurisdizione di residenza dell’Entità o a una sua suddivisione politica.

E. Persona esclusa

1. Per «Persona esclusa» si intende a) un’Entità i cui titoli sono regolarmente scam-

biati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un’Entità che è un’Entità collegata di un’Entità di cui alla lettera a); c) un’Entità statale; d) un’Organizzazione internazionale; e) una Banca centrale; o f) un’Istituzione finanziaria diversa da un’Entità di investimento di cui al punto 5 lettera b).

2. Per «Istituzione finanziaria» si intende un’Istituzione di custodia, un’Istituzione

di deposito, un’Entità di investimento o un’Impresa di assicurazioni specificata.

3. Per «Istituzione di custodia» si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostan-

ziale della propria attività economica o commerciale, Attività finanziarie per conto di terzi. Un’Entità detiene Attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività economica o commerciale se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alla detenzione di Attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l’ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l’anno civile) precedente all’anno in cui è effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita.

4. Per «Istituzione di deposito» si intende qualsiasi Entità che:

a) accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

b) detiene Prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della Banca centrale a beneficio dei clienti.

5. Per «Entità di investimento» si intende ogni Entità:

a) che svolge, quale attività economica principale, una o più delle seguenti attività od operazioni per conto o su mandato di cliente:

i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di «futures» su merci quotate,

ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio, o

iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività finanziarie, denaro o Cripto-attività rilevanti per conto di terzi; o