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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 24 pagine

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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di

informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività «%ASFF_YYYY_ID»

ria, incluse le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate e, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele che possono essere stabilite dall’Autorità competente che comunica i dati in virtù del suo diritto nazionale e figurano nella notifica conformemente alla sezione 7 parte 1 lettera e).

2. Ciascuna Autorità competente notifica immediatamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento notifica a tutte le Autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima Autorità competente citata.

Sezione 6: Consultazioni e modifiche

1. In caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo, ciascuna Autorità competente può chiedere consultazioni tra una o più Autorità competenti per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente Accordo. L’Autorità competente che ha richiesto le consultazioni deve garantire che il Segretariato dell’Organo di coordinamento sia informato di tutte le misure elaborate e che quest’ultimo notifichi a tutte le Autorità competenti, ivi incluse quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, qualsiasi misura elaborata.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le Autorità competenti. Tranne disposizione contraria, una tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il periodo di un mese dopo la data dell’ultima firma del consenso scritto.

Sezione 7: Termini generali

1. Un’Autorità competente deve depositare, al momento della firma del presente Accordo o appena possibile successivamente, notifiche al Segretariato dell’Organo di coordinamento che:

a) confermino che la propria Giurisdizione o il proprio territorio ha costituito le legislazioni necessarie per attuare il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e che precisino le date pertinenti per l’entrata in vigore o qualsiasi periodo di applicazione provvisoria eventualmente prestabilito in virtù di procedure legislative nazionali pendenti;

b) confermino se la Giurisdizione o il territorio debba essere elencata, o meno, tra le Giurisdizioni o i territori per le quali non sussiste reciprocità;

c) raccolgano il consenso delle altre Autorità competenti a utilizzare le informazioni ricevute ai fini dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte in merito alle quali l’Autorità competente ha formulato una riserva conforme-