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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 24 pagine

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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di

informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività «%ASFF_YYYY_ID»

ix) il valore equo di mercato totale e il numero totale di unità in relazione a Trasferimenti effettuati dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, mediante l’Utente di cripto-attività oggetto di comunicazione, verso indirizzi di portafogli che, per quanto a conoscenza del Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, non sono attribuibili a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un’Istituzione finanziaria.

Sezione 3: Tempi e modalità dello scambio di informazioni

1. In riferimento alla parte 3 della sezione 2 e con riserva delle notifiche previste alla sezione 7, date enunciate comprese, le informazioni devono essere scambiate a partire dall’anno specificato nella notifica di cui alla sezione 7 parte 1 lettera a) ed entro i nove mesi successivi al termine dell’anno civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l’obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se entrambe le Giurisdizioni o i territori dispongono di una legislazione che dà applicazione al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di criptoattività e che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile conforme alla portata prevista alla sezione 2 e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previste dal Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.

2. Le Autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui alla sezione 2 secondo uno schema comune.

3. Le Autorità competenti trasmettono le informazioni attraverso il Sistema comune di trasmissione dell’OCSE e in conformità con i relativi standard di crittografia e di preparazione dei file, o attraverso un altro metodo di trasmissione specificato nella notifica di cui alla sezione 7 parte 1 lettera d).

Sezione 4: Cooperazione ai fini della conformità e dell’applicazione

Un’Autorità competente informa l’altra Autorità competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all’origine di una comunicazione inesatta o incompleta o che un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformi al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. L’Autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Sezione 5: Riservatezza e protezione dei dati

1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione modificata o dalla Convenzione origina-