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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 24 pagine
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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di
informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività «%ASFF_YYYY_ID»
a) la denominazione legale;
b) l’indirizzo;
c) la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza ai fini fiscali;
d) per ciascuna Persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) nel caso di un’Entità utente di cripto-attività diversa da un’Entità attiva o da una Persona esclusa, le informazioni di cui al punto 1, in relazione a ciascuna Persona che esercita il controllo sull’Entità utente di cripto-attività, a meno che tale persona non abbia fornito un’autocertificazione a norma del punto 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona oggetto di comunicazione è una Persona che esercita il controllo sull’Entità, se non già determinati sulla base delle Procedure AML/KYC; e
f) se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un’Entità attiva o una Persona esclusa.
3. Nonostante i punti 1 e 2, non sussiste l’obbligo di acquisire il NIF, se quest’ultimo
non è rilasciato alla Persona oggetto di comunicazione dalla Giurisdizione di residenza della stessa o se il diritto nazionale della Giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato da tale Giurisdizione.
D. Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale
1. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è an-
che un’Istituzione finanziaria ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi delle sezioni IV e VI di detto standard ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente sezione. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può anche avvalersi di un’autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione.
2. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può avva-
lersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione III, tuttavia tali obblighi restano di sua competenza.
3. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è tenuto a
conservare tutta la documentazione e i dati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla fine del periodo entro il quale detto prestatore deve comunicare le informazioni richieste ai sensi della sezione II.
Sezione IV: Definizioni
A. Cripto-attività rilevante
1. Per «Cripto-attività» si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa
su una tecnologia di registro distribuito o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni.