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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 24 pagine

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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di

informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività «%ASFF_YYYY_ID»

mente all’articolo 30 paragrafo 1 lettera a) della Convenzione, e, in tal caso, specifichino tali imposte e confermino che l’utilizzo sarà conforme alle disposizioni della Convenzione;

d) indichino uno o più metodi alternativi, se del caso, per la trasmissione dei dati, compresa la cifratura;

e) precisino le tutele, se del caso, per la protezione dei dati personali;

f) confermino che ha costituito le misure adeguate a garantire la riservatezza e il rispetto delle norme di protezione dei dati; e

g) indichino un elenco di Giurisdizioni e territori delle Autorità competenti rispetto a cui ha l’intenzione di rendere effettivo il presente Accordo, conformemente alle procedure legislative nazionali (se del caso).

Le Autorità competenti comunicano quanto prima al Segretariato dell’Organo di coordinamento tutte le ulteriori modifiche apportate alle notifiche succitate.

2. Il presente Accordo entra in vigore tra le due Autorità competenti alla data in cui la seconda delle due Autorità competenti ha depositato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento la notifica di cui alla parte 1, compreso l’elenco delle Giurisdizioni o dei territori delle altre Autorità competenti conformemente alla parte 1 lettera g).

3. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento conserva e pubblica sul sito Internet dell’OCSE un elenco di Autorità competenti firmatarie dell’Accordo e tra cui il presente Accordo è effettivo.

4. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento pubblica sul sito Internet dell’OCSE le informazioni fornite dalle Autorità competenti conformemente alle lettere a), b) ed e) della parte 1. Le informazioni fornite conformemente alle lettere c), d), f) e g) della parte 1 sono messe a disposizione degli altri firmatari facendone richiesta scritta al Segretariato dell’Organo di coordinamento.

5. Un’Autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni nell’ambito del presente Accordo mediante comunicazione scritta a un’altra Autorità competente che indica che quest’ultima è responsabile di una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente Accordo. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per «non conformità significativa» si intende, tra l’altro, l’inosservanza delle disposizioni del presente Accordo e della Convenzione relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati e la mancata comunicazione da parte dell’Autorità competente di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo.

6. Un’Autorità competente può denunciare la sua partecipazione al presente Accordo rispetto a una determinata Autorità competente con comunicazione scritta indirizzata al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Questa denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di dodici mesi dalla data della comunicazione. In caso di denuncia, tutte le informazioni già ricevute secondo il presente Accordo rimangono confidenziali e soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.