Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 24 pagine
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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di
informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività «%ASFF_YYYY_ID»
b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività finanziarie o di Cripto-attività rilevanti, se l’Entità è gestita da un’altra Entità che è un’Istituzione di deposito, un’Istituzione di custodia, un’Impresa di assicurazioni specificata o un’Entità di investimento di cui alla lettera a).
Un’Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla lettera a), o il reddito lordo di un’Entità è attribuibile principalmente all’investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività finanziarie o di Cripto-attività rilevanti ai fini della lettera b), se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alle attività rilevanti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui è effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita. Ai fini della lettera a) punto iii), l’espressione «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività finanziarie, denaro o Cripto-attività rilevanti per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi per eseguire Operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti. L’espressione «Entità di investimento» non include un’Entità che è un’Entità attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D punto 11 lettere da b) a e).
Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di «Istituzione finanziaria» di cui alle raccomandazioni del GAFI.
6. Per «Impresa di assicurazioni specificata» si intende ogni Entità che è una impresa
di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o Contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.
7. Per «Entità statale» si intende il governo di una Giurisdizione, ogni suddivisione
politica di una Giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una Giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le Parti integranti, le Entità controllate e le suddivisioni politiche di una Giurisdizione.
a) Una «Parte integrante» di una Giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un’autorità direttiva di una Giurisdizione. Gli utili netti dell’autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della Giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una Parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
b) Per «Entità controllata» si intende un’Entità che è distinta nella forma dalla Giurisdizione o che costituisce altrimenti un’Entità giuridica distinta, a condizione che: