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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 82c Fondi propri e ripartizione dei rischi

1 Il sistema di pagamento deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e ripartire in maniera adeguata i propri rischi.

2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei fondi propri in funzione dell’attività e dei rischi e determina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi.

Art. 82d Liquidità

1Il sistema di pagamento deve disporre di liquidità sufficiente per:

a. far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta l’esposizione maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e

b. poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regolamentare.

2Esso può investire i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato.

Art. 82e Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

1Il sistema di pagamento deve stabilire regole e procedure per fronteggiare l’inadempienza di un partecipante. Le regole e le procedure devono consentirgli di limitare i rischi di credito e di liquidità associati all’inadempienza nonché garantire che il sistema di pagamento possa adempiere le proprie obbligazioni anche in caso di inadempienza di un partecipante.

2Le regole e le procedure stabiliscono in particolare il modo in cui il sistema di pagamento:

a. alloca le perdite non coperte da garanzie o da altri mezzi finanziari;

b. fa fronte a difficoltà di liquidità;

c. ricostituisce garanzie e altri mezzi finanziari utilizzati per coprire perdite o superare difficoltà di liquidità originate dall’inadempienza di un partecipante.

3Il sistema di pagamento verifica e testa queste regole e procedure almeno una volta all’anno.

Art. 84a Obbligo di informazione e diritto di verifica in caso di

Consultazioneesternalizzazione di servizi

1Se un’infrastruttura del mercato finanziario esternalizza servizi essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono soggette all’obbligo di informazione e di notifica di cui all’articolo 29 LFINMA5.

2La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche presso queste persone.

5 RS 956.1