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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 23 cpv. 4, frase introduttiva

4Dopo aver consultato la FINMA, la BNS può esentare dall’osservanza dei requisiti particolari le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all’estero soggette alla sorveglianza della BNS conformemente all’articolo 19 capoverso 2 LBN se:

Art. 23a Requisiti particolari in materia di fondi propri

1Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri che:

a. garantiscano una maggiore capacità di assorbire perdite rispetto alle infrastrutture del mercato finanziario che non hanno rilevanza sistemica, in particolare per affrontare gli scenari previsti dal piano di stabilizzazione, se le perdite non possono essere coperte in altro modo («recovery capital»); e

b. contribuiscano in modo adeguato, in caso di rischio d’insolvenza, a mantenere i loro processi operativi di rilevanza sistemica se il loro mantenimento non può essere garantito in altro modo.

2Dopo aver consultato la BNS, la FINMA stabilisce mediante decisione i requisiti particolari in materia di fondi propri di cui al capoverso 1 che le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono soddisfare nel singolo caso.

Art. 24 cpv. 1, 1bise 5

1Ogni infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica elabora un piano di stabilizzazione. Vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere le sue attività, in particolare i suoi processi operativi di rilevanza sistemica. Il Consiglio federale stabilisce la struttura e il contenuto minimo del piano di stabilizzazione.

1bisL’infrastruttura del mercato finanziario testa regolarmente il suo piano di stabilizzazione.

5I piani di stabilizzazione e di liquidazione devono tenere conto degli standard internazionali riconosciuti.

Art. 24a Piano di liquidazione preventivo completo

1Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono elaborare un piano di liquidazione preventivo completo che indichi come cessare in modo ordinatoConsultazione i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell’attività. Tale obbligo si applica indipendentemente dal fatto che la cessazione volontaria comporti la restituzione dell’autorizzazione o no.

2Il piano di liquidazione deve prevedere un periodo di tempo ragionevole affinché i partecipanti possano passare a un’infrastruttura del mercato finanziario alternativa.

3Il piano deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.