Progetto
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto
Legge sull’infrastruttura finanziaria
della società bersaglio oppure di un’altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta deve comunicare alla Commissione e alle borse o ai sistemi di negoziazione TRD presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
3bisLa Commissione pubblica le transazioni comunicate.
4 Se hanno motivo di ritenere che una persona soggetta all’obbligo di comunicazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società, le borse o i sistemi di negoziazione TRD ne devono informare la Commissione.
Art. 134a Rapporto con l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 120
1Dal momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare dell’offerta pubblica di acquisto o del prospetto dell’offerta fino alla scadenza del termine suppletivo, le persone soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 134 sono soggette unicamente all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 134. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 120 è sospeso.
2I fatti da comunicare secondo l’articolo 120 che si sono verificati nel corso della procedura di offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati alla scadenza del termine suppletivo.
3Il competente organo per la pubblicità deve segnalare sulla sua piattaforma di pubblicazione che l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 120 è sospeso non appena è applicabile l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 134.
4I capoversi 1 e 2 non si applicano alla società bersaglio.
Art. 135 cpv. 4
4 La FINMA emana disposizioni sull’obbligo di presentare un’offerta, segnatamente sull’obbligo di presentare un’offerta in caso di acquisto indiretto e di operazioni effettuate d’intesa o come gruppo organizzato, sul calcolo del valore soglia, sull’oggetto dell’offerta, sul termine di presentazione dell’offerta e sulla corrispondenza. La Commissione ha diritto di proposta.
Art. 139 cpv. 3 e 5
3 Gli azionisti che detengono almeno il cinque per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio hanno parimenti qualità di parte se lo richiedono alla Commissione.
5 Consultazione
La presentazione di atti giuridici e di altri atti scritti per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la Commissione e riconosciuta ai fini dell’osservanza dei termini.
Art. 140 cpv. 4
4La FINMA può pubblicare le sue decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto.