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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 88 cpv. 1 e 3

1Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 25–37 e 37d–37gquinquiesLBCR7, eccetto l’articolo 37g capoverso 4bisLBCR.

3In caso di insolvenza di una controparte centrale, oltre ai crediti di cui all’articolo 30b capoverso 4 LBCR, la FINMA può escludere anche i margini inziali dei partecipanti dalla riduzione dei crediti.

Art. 88a Misure specifiche in caso di risanamento di controparti centrali di

rilevanza sistemica

1Oltre alle misure di cui all’articolo 88, nel quadro di una procedura di risanamento di una controparte centrale di rilevanza sistemica la FINMA può adottare le seguenti misure per allocare le perdite e chiudere le posizioni:

a. esigere dai partecipanti non inadempienti di versare un contributo in contante («resolution cash call») pari al massimo al doppio del loro contributo al fondo di garanzia; se un partecipante non versa il contributo in contante, la FINMA può esigere dalla controparte centrale di dichiarare l’inadempienza di tale partecipante e impiegare il suo margine iniziale e il suo contributo al fondo di garanzia per coprire le perdite;

b. ridurre l’importo delle obbligazioni di pagamento della controparte centrale nei confronti dei partecipanti non inadempienti, se tali obbligazioni discendono da utili dovuti in base alle procedure seguite dalla controparte centrale per pagare il margine di variazione o per effettuare un pagamento avente un effetto economico identico («variation margin gains haircutting»);

c. disdire alcuni o tutti i contratti seguenti della controparte centrale mediante compensazione in contante («tear up»), tenendo conto delle restrizioni derivanti da un’interoperabilità esistente per limitare possibili rischi di contagio:

1. i contratti esattamente opposti a quelli con il partecipante inadempiente,

2. i contratti del segmento di compensazione interessato o della categoria di valori patrimoniali interessata,

3. gli altri contratti aperti della controparte centrale.

2Se un contratto è disdetto secondo il capoverso 1 lettera c, la compensazione in contante si basa su una valutazione a prezzo di mercato effettuata dalla controparte centrale su richiesta della FINMA. In via eccezionale, la FINMA può ordinare l’applicazione di un altro metodo adeguato di formazione del prezzo, se ciò si rivela necessarioConsultazione ai fini della stabilità del sistema finanziario.

3Nell’attuazione delle misure di cui al capoverso 1, la FINMA provvede a non favorire o svantaggiare singole controparti dei contratti e dei rapporti giuridici interessati.

4Il Consiglio federale disciplina i dettagli per l’attuazione delle misure previste nel presente articolo.

7 RS 952.0