Progetto
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto
Legge sull’infrastruttura finanziaria
Art. 89 cpv. 1 e 2
1Per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, la FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi paragonabili nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, nonché i sistemi di pagamento:
a. in Svizzera e all’estero: sulle misure applicabili in caso di insolvenza o di fallimento o su altre misure in caso di rischio d’insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante svizzero e che limitano la facoltà di disporre di quest’ultimo, nonché sul momento preciso della loro entrata in vigore; e
b. in Svizzera: sul riconoscimento, da parte della FINMA, di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all’estero nei confronti di un partecipante estero.
2L’istruzione impartita da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applicabile in caso di insolvenza di cui al capoverso 1, se necessario riconosciuta dalla FINMA, a una controparte centrale, a un depositario centrale, a un sistema di pagamento oppure a un sistema di negoziazione TRD che offre servizi paragonabili nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:
a. è stata impartita prima dell’esecutività della misura del suo riconoscimento ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario; o
b. è stata eseguita il giorno operativo, definito secondo le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario, durante il quale la misura o il suo riconoscimento sono divenuti esecutivi e l’infrastruttura del mercato finanziario fornisce la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza dell’ordine della misura o del suo riconoscimento.
Art. 93 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a
2Per controparti finanziarie s’intendono:
a. le banche secondo l’articolo 1a e le persone secondo l’articolo 1b LBCR8;
Art. 94a Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte
In assenza di indicazioni contrarie, una controparte può presupporre l’esattezza della dichiarazione della sua controparte circa le caratteristiche della stessa.Consultazione
Art. 95 Adempimento di obblighi e determinazione delle caratteristiche della
controparte secondo il diritto estero
1Gli obblighi del presente capitolo sono altresì considerati adempiuti se: