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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
4In deroga ai capoversi 1–3, la FINMA emana una decisione se:
a. intende statuire essa stessa nella causa e lo dichiara entro cinque giorni di borsa;
b. l’organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.
Art. 124d Coordinamento tra gli organi per la pubblicità e informazione del
pubblico
1Gli organi per la pubblicità delle borse e dei sistemi di negoziazione TRD coordinano la loro prassi e ne informano regolarmente il pubblico.
2Possono pubblicare, mediante i canali idonei, comunicazioni sulla loro prassi e altre informazioni necessarie all’adempimento dello scopo della legge nonché emanare regolamenti.
3Le raccomandazioni devono essere pubblicate, in linea di principio, in forma anonimizzata.
Art. 124e Trattamento di dati
1Nell’ambito dei suoi compiti, l’organo per la pubblicità può trattare, far trattare e comunicare dati personali e dati concernenti persone giuridiche.
2Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 125 cpv. 1
1 Le disposizioni del presente capitolo nonché l’articolo 163 si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli di partecipazione di società (società bersaglio):
a. con sede in Svizzera i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa o presso un sistema di negoziazione TRD in Svizzera;
b. con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati principalmente in una borsa o presso un sistema di negoziazione TRD in Svizzera.
Art. 126 cpv. 3 e 6
3La Commissione verifica di volta in volta l’osservanza delle disposizioni applicabili
alle offerte pubbliche di acquisto.Consultazione
6 Le borse nonché i sistemi di negoziazione TRD che ammettono una quotazione si assumono i costi non coperti dagli emolumenti.
Art. 134 cpv. 1, 3bise 4
1 Dal momento della pubblicazione dell’offerta sino alla scadenza del termine dell’offerta, l’offerente o chiunque detiene direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi una partecipazione di almeno il cinque per cento dei diritti di voto, esercitabili o no,