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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 142 cpv. 1bis

1bisLa modifica o la revoca di un ordine concernente un valore mobiliare o un derivato relativo a tale valore a cui si riferisce l’informazione privilegiata è considerata sfruttamento di informazioni privilegiate secondo il capoverso 1 lettera a, anche se l’ordine iniziale è stato conferito prima di ottenere l’informazione privilegiata.

Art. 143 cpv. 1 lett. a

1Agisce in maniera illecita chiunque:

a. diffonde pubblicamente o non trasmette informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera;

Inserire prima del titolo del capitolo 6

Art. 143a Sorveglianza e comunicazioni di sospetti

1Gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 LFINMA9 che predispongono o eseguono operazioni con strumenti finanziari a titolo professionale devono essere organizzati in modo tale da poter individuare lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. A tal fine devono disporre di sistemi e processi efficaci per sorvegliare gli ordini e le operazioni con strumenti finanziari.

2Essi devono comunicare immediatamente alla FINMA gli ordini e le operazioni con strumenti finanziari, compresa la loro modifica o revoca, per i quali sussiste il sospetto di sfruttamento di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

3La FINMA stabilisce quali indicazioni le devono essere trasmesse e in quale forma.

Titolo prima dell’art. 144

Titolo terzo a: Strumenti di vigilanza secondo la LFINMA e collaborazione

Art. 145 Strumenti di vigilanza secondo la LFINMA

1Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 34 e 35 LFINMA10 si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 37a–37c, 120, 121,

124, 142 o 143 della presente legge.Consultazione

2In caso di violazione degli articoli 120, 121 e 124, la FINMA dispone anche dello strumento di vigilanza di cui all’articolo 31 LFINMA.

9 RS 956.1

10 RS 956.1