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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
Titolo prima dell’art. 4
Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi generali delle infrastrutture del mercato finanziario
Art. 4 cpv. 2, 2bis, 2ter
2Un sistema di pagamento necessita di un’autorizzazione della FINMA unicamente:
a. se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono; e
b. se non è gestito da una banca.
2bisIl Consiglio federale fissa, tenendo conto in particolare del volume delle transazioni, i valori soglia a partire dai quali si può presumere che la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario esigano che un sistema di pagamento necessiti dell’autorizzazione della FINMA.
2terI sistemi di pagamento gestiti dalle banche che adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 6 del titolo secondo. Fatto salvo il capoverso 3, i sistemi di pagamento di rilevanza sistemica sono in ogni caso soggetti ad autorizzazione e devono essere gestiti in un’unità giuridica autonoma.
Art. 15 cpv. 3
3Le disposizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche (LBCR) si applicano per analogia.
Art. 16 cpv. 2
2 Nel contesto dell’offerta di prestazioni finanziarie, le denominazioni «borsa», «stock exchange», «securities exchange», «sistema multilaterale di negoziazione», «multilateral trading facility», «MTF», «controparte centrale», «central counterparty», «CCP», «sistema di regolamento delle operazioni in titoli», «securities settlement system», «SSS», «depositario centrale», «central securities depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «trade repository», «TR», «sistema di negoziazione TRD», «DLT trading system», «DLT trading facility» e «DLT exchange» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.
Consultazione
Art. 18a Ammissione, sospensione ed esclusione di partecipanti
1L’infrastruttura del mercato finanziario deve definire le condizioni di partecipazione e pubblicarle.
2Deve stabilire i criteri e le modalità di sospensione e di esclusione dei partecipanti che non adempiono più le condizioni di partecipazione.