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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
4Il piano deve essere presentato alla FINMA per approvazione. Ogni anno deve essere aggiornato e nuovamente presentato alla FINMA per approvazione. La FINMA consulta la BNS prima di concedere l’approvazione.
5Il Consiglio federale stabilisce la struttura generale e il contenuto minimo del piano di liquidazione preventivo completo.
Art. 24b Applicazione dei requisiti particolari alle infrastrutture del mercato
finanziario svizzere che hanno rilevanza sistemica all’estero
1La FINMA può sottoporre ai requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di negoziazione TRD che offrono i servizi di cui all’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c nonché i sistemi di pagamento soggetti ad autorizzazione che non hanno rilevanza sistemica in Svizzera e con sede in Svizzera, se un’autorità di vigilanza estera fornisce la prova che nella sua Giurisdizione l’infrastruttura del mercato finanziario interessata ha rilevanza sistemica o è in procinto di averla.
2Tenendo conto delle circostanze concrete, la FINMA stabilisce i requisiti particolari di cui agli articoli 23, 23a, 24 e 24a che l’infrastruttura del mercato finanziario interessata deve soddisfare e ne verifica l’osservanza.
3Essa sorveglia in modo continuativo l’osservanza dei requisiti particolari da parte delle infrastrutture del mercato finanziario interessate.
Art. 28 Organizzazione del commercio e registrazione
1La sede di negoziazione emana un regolamento volto a organizzare il commercio in modo ordinato e trasparente.
2In questo regolamento, la sede di negoziazione obbliga i propri partecipanti a fornire indicazioni che permettano l’identificazione dell’avente economicamente diritto all’atto della registrazione degli ordini nel libro degli ordini. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare in relazione al contenuto e alla forma delle indicazioni. Per motivi di proporzionalità, può prevedere deroghe a quest’obbligo.
3 La sede di negoziazione tiene una registrazione cronologica di tutti gli ordini e di tutte le operazioni effettuati al suo interno, nonché delle operazioni che le sono state comunicate. Vanno segnatamente registrati il momento dell’operazione, i partecipanti coinvolti, i valori mobiliari, la quantità o il valore nominale come pure il prezzo dei valori mobiliari negoziati.
4La sede di negoziazione, ai fini della sorveglianza del mercato, mette a disposizioneConsultazione della FINMA entro cinque giorni di negoziazione i dati del libro degli ordini nonché tutti i dati di riferimento relativi ai valori mobiliari quotati o ammessi al commercio al suo interno.
Art. 29 cpv. 2bis
2bisLa sede di negoziazione obbliga i propri partecipanti a effettuare le comunicazioni necessarie ai fini della trasparenza post-negoziazione di cui al capoverso 2.