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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria

d. istituire una funzione di controllo indipendente dalla negoziazione e integrarla nei sistemi di controllo interno.

Art. 53 cpv. 1, 1bis e 1ter, nonché cpv. 3, frase introduttiva

1 La controparte centrale deve stabilire regole e procedure per fronteggiare l’inadempienza di un partecipante. Queste regole e procedure devono consentirle di limitare i rischi di credito e di liquidità associati e garantire che la controparte centrale possa adempiere le proprie obbligazioni anche in caso di inadempienza di un partecipante. 1bisLe regole e le procedure stabiliscono in particolare il modo in cui la controparte centrale:

a. utilizza garanzie e altri mezzi finanziari per coprire le perdite nell’ordine di cui al capoverso 2;

b. alloca le perdite non coperte da garanzie o da altri mezzi finanziari, tenendo conto dei principi di cui al capoverso 3;

c. fa fronte a difficoltà di liquidità;

d. ricostituisce garanzie e altri mezzi finanziari utilizzati per coprire perdite o superare difficoltà di liquidità originate dall’inadempienza di un partecipante.

1terLa controparte centrale verifica e testa queste regole e procedure almeno una volta all’anno.

3Per la copertura di perdite più estese non può utilizzare:

Art. 61 Definizioni

1Per depositario centrale s’intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli.

2 Per ente di custodia centrale s’intende un’istituzione che, in base a regole e procedure uniformi:

a. detiene in custodia accentrata valori mobiliari e altri strumenti finanziari negoziati presso sedi di negoziazione svizzere o estere; o

b. offre altri servizi nell’ambito della custodia accentrata rispetto a quelli di cui alla lettera a, che sono essenziali per la funzionalità del mercato finanziario.

3 Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s’intende un’istituzione che, in

base a regole e procedure uniformi:Consultazione

a. effettua la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari presso sedi di negoziazione svizzere o estere; o

b. offre altri servizi nell’ambito della compensazione e del regolamento rispetto a quelli di cui alla lettera a, che sono essenziali per la funzionalità del mercato finanziario.

4Un servizio è considerato essenziale per la funzionalità del mercato finanziario ai sensi del capoverso 2 lettera b e del capoverso 3 lettera b se una sua disfunzione po-