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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 31 cpv. 1

1La sede di negoziazione sorveglia la formazione dei corsi e le transazioni effettuate al suo interno affinché possano essere identificati lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tale scopo può anche analizzare le transazioni concluse per le quali la FINMA le mette a disposizione le comunicazioni di transazioni (art. 39), nonché le transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione di cui ha avuto notizia in altro modo.

Art. 32

Abrogato

Art. 36 cpv. 1bis e 2

1bisIl Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari riguardanti il contenuto del regolamento, in particolare in relazione ai requisiti necessari ai fini della trasparenza del mercato.

2Il sistema multilaterale di negoziazione sorveglia l’osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni.

Art. 37a Obblighi degli emittenti: tenuta di elenchi delle persone aventi

accesso a informazioni privilegiate

1Le società i cui valori mobiliari sono quotati in una borsa nonché le persone da esse incaricate devono tenere un elenco delle persone alle quali è accordato deliberatamente l’accesso a informazioni privilegiate (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate).

2L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere aggiornato ed essere conservato per almeno 15 anni. Deve essere tenuto in modo da poter essere messo immediatamente a disposizione della FINMA e della competente autorità di perseguimento penale su richiesta.

3Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le indicazioni che l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve contenere. Per motivi di proporzionalità, può prevedere deroghe all’obbligo di tenere l’elenco.

Art. 37b Obblighi degli emittenti: pubblicazione e comunicazione di

informazioni privilegiateConsultazione

1Le società i cui valori mobiliari sono quotati in una borsa devono pubblicare quanto prima le informazioni privilegiate rilevate nel loro settore di attività (comunicazione ad hoc). Devono comunicare tali informazioni contestualmente alla borsa.

2La borsa deve trasmettere le informazioni privilegiate alla FINMA.

3Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare in relazione al contenuto e alla forma nonché al momento e al tipo di pubblicazione della comunicazione ad hoc.