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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
Art. 20a Obbligo di informazione e diritto di verifica in caso di
esternalizzazione di servizi
1Se un’infrastruttura del mercato finanziario esternalizza servizi essenziali per l’esecuzione dei processi operativi di rilevanza sistemica ricorrendo ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono soggette all’obbligo d’informazione e di notifica secondo l’articolo 20 capoversi 1 e 2.
2La Banca nazionale può effettuare in ogni momento verifiche presso queste persone.
4. Legge dell’8 novembre 193415 sulle banche
Art. 30a cpv. 6
6Se differisce la disdetta di contratti e l’esercizio dei diritti di disdetta, la FINMA considera le ripercussioni sui mercati finanziari nonché la gestione sicura e ordinata delle infrastrutture del mercato finanziario collegate alla banca interessata.
5. Legge del 15 giugno 201816 sugli istituti finanziari
Art. 50 Obbligo di registrazione
1La società di intermediazione mobiliare deve registrare tutti gli ordini e le operazioni da essa effettuati nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro tracciabilità e alla sorveglianza della sua attività.
2Il Consiglio federale disciplina le indicazioni da registrare e la forma della registrazione. Per motivi di proporzionalità può prevedere deroghe all’obbligo di registrazione, segnatamente per quanto riguarda le operazioni a fini di rimborso nonché i valori mobiliari e i derivati che solitamente non sono negoziati.
Art. 51 Obbligo di comunicazione
1La società di intermediazione mobiliare deve comunicare alla FINMA tutte le operazioni da essa effettuate con:
a. valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera;
b. Consultazionederivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.
2Queste comunicazioni di transazioni devono contenere in particolare:
a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari o dei derivati acquistati o alienati;
b. il volume, la data e l’ora della conclusione della transazione;
15 RS 952.0
16 RS 954.1