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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 154 cpv. 2, 3 e 4

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre 500 000 franchi oppure agisce come membro di una banda o per mestiere.

3È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui al capoverso 1, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

4Abrogato

Art. 155 Manipolazione del mercato

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:

a. diffonde pubblicamente o non trasmette informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera;

b. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre 500 000 franchi oppure agisce come membro di una banda o per mestiere.

Art. 163b Disposizione transitoria della modifica del …

1Il Consiglio federale determina quando i requisiti nuovi o modificati di cui agli articoli 28 capoversi 2 e 4, 31, 32, 37a–37c, 38, 39 e 145 devono essere soddisfatti.

2Le infrastrutture del mercato finanziario che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del … dispongono di un’autorizzazione secondo la presente legge devono soddisfare i requisiti nuovi o modificati della presente legge al più tardi un anno dopoConsultazione l’entrata in vigore di tale modifica.

3Le banche che al momento dell’entrata in vigore della modifica del … gestiscono un sistema di pagamento che adempie la condizione di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a devono soddisfare i nuovi requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 2teral più tardi un anno dopo l’entrata in vigore di tale modifica.