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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
un recapito in Svizzera nel quadro della loro comunicazione ai fini della pubblicità delle partecipazioni.
2Essi possono indicare un indirizzo elettronico come recapito.
3Se non viene designato alcun recapito, le comunicazioni e le decisioni possono essere notificate dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (art. 126) e dalla FINMA mediante pubblicazione nel foglio federale. Sono fatte salve le convenzioni interstatali.
Art. 123 cpv. 1 lett. f, 3 e 4
1 La FINMA emana disposizioni:
f. sulla corrispondenza, in particolare per via elettronica.
3 Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere una decisione preliminare sull’esistenza di un suo obbligo di comunicazione (art. 124c).
4La FINMA disciplina la procedura per quanto riguarda:
a. le richieste di deroga o agevolazione riguardo all’obbligo di comunicazione o di pubblicazione;
b. le richieste di decisione preliminare.
Art. 123a Organo per la pubblicità
1Le borse nonché i sistemi di negoziazione TRD che ammettono una quotazione devono gestire un organo per la pubblicità. Tale organo fa parte dell’organismo di autodisciplina e sorveglianza (art. 27 cpv. 2) e sottostà alla vigilanza della FINMA.
2La gestione di un organo per la pubblicità può essere trasferita a un’altra borsa o a un altro sistema di negoziazione TRD. Il trasferimento necessita dell’approvazione della FINMA.
3L’organo per la pubblicità ha i seguenti compiti:
a. riceve le comunicazioni relative alla pubblicità delle partecipazioni;
b. gestisce una piattaforma di pubblicazione elettronica;
c. sorveglia l’osservanza dell’obbligo di comunicazione e di pubblicazione;
d. valuta le richieste di deroga, di agevolazione e di decisione preliminare emanando una raccomandazione.
4Per l’adempimento dei suoi compiti, l’organo per la pubblicità può riscuotere unConsultazione risarcimento dalle persone soggette all’obbligo di comunicazione e dai richiedenti. Le tariffe necessitano dell’approvazione della FINMA.
Art. 124 Pubblicazione delle comunicazioni
1La società deve pubblicare le comunicazioni ricevute sulla piattaforma di pubblicazione elettronica gestita dal competente organo per la pubblicità. Per ogni comunica-