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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 146 Abs. 2

2Gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione TRD nonché gli emittenti e le persone da essi incaricate devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.

Art. 146a Collaborazione

1La FINMA, la Commissione nonché le sedi di negoziazione e i loro organismi di autodisciplina, segnatamente gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza, si forniscono a vicenda – spontaneamente o su richiesta – tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti. In particolare, informano un’autorità o un organo se hanno motivo di supporre l’esistenza di un’infrazione della legge su cui deve indagare l’autorità o l’organo competente.

2Le autorità e gli organi si attengono al segreto d’ufficio, professionale e d’affari e utilizzano le informazioni e i documenti che hanno ricevuto esclusivamente per adempiere i compiti che spettano loro in virtù della legge.

Art. 149a Violazione dell’obbligo di tenere un elenco delle persone aventi

accesso a informazioni privilegiate e dell’obbligo di comunicare e pubblicare informazioni privilegiate e transazioni del management

1È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi di cui agli articoli 37a, 37b capoverso 1 o 37c capoversi 1 e 2 o non rispetta un periodo di blackout di cui all’articolo 37c capoverso 5.

2Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi. Nei casi poco gravi si rinuncia al perseguimento penale e alla punizione.

Art. 151 cpv. 1 lett. a

1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:

a. viola l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 120 o 121:

1. non pubblicando, pubblicando in ritardo o pubblicando con indicazioni inesatte che si è raggiunto, si è superato o si è scesi al di sotto di un valore soglia,

2. non pubblicando, pubblicando in ritardo o pubblicando con indicazioni inesatte l’identità dell’avente economicamente diritto alle azioni, ai di-Consultazioneritti di acquisto o ai diritti di alienazione o delle persone che esercitano liberamente il diritto di voto conferito dai titoli di partecipazione, o

3. non pubblicando, pubblicando in ritardo o pubblicando con indicazioni inesatte la formazione o lo scioglimento di un gruppo organizzato, la partecipazione globale del gruppo, l’identità dei suoi membri o il tipo di convenzione.