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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
c. il corso dei valori mobiliari e dei derivati acquistati o alienati; e
d. le indicazioni ai fini dell’identificazione dell’avente economicamente diritto.
3Il Consiglio federale disciplina:
a. le indicazioni da comunicare;
b. le deroghe all’obbligo di comunicazione, in particolare per le operazioni effettuate all’estero;
c. la forma della comunicazione; e
d. il termine per la comunicazione.
3Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo di comunicazione anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200517 sui revisori (LSR) di controllare l’osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.
4La FINMA può definire specifiche tecniche per la comunicazione In singoli casi può concedere deroghe all’obbligo di comunicazione, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.
5Riscuote un emolumento adeguato per la ricezione e l’analisi delle comunicazioni.
6. Legge del 3 ottobre 200818 sui titoli contabili
Art. 20 cpv. 2
2È fatto salvo l’articolo 89 LInFi.
Consultazione
17 RS 221.302
18 RS 957.1