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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 86 Restituzione volontaria dell’autorizzazione

1 L’infrastruttura del mercato finanziario che intende rinunciare alla propria autorizzazione deve presentare per approvazione alla FINMA un piano di liquidazione definitivo. Se l’infrastruttura ha rilevanza sistemica, la FINMA consulta la BNS prima di concedere l’approvazione.

1bisIl piano di liquidazione definitivo necessita dell’approvazione della FINMA indipendentemente dall’approvazione del piano di liquidazione preventivo (art. 18b e 24a).

2 Il piano di liquidazione definitivo deve contenere indicazioni riguardanti:

a. il regolamento delle obbligazioni finanziarie;

b. il trasferimento o la liquidazione dei valori patrimoniali e delle posizioni di partecipanti;

c. i mezzi previsti per la liquidazione;

c. la persona responsabile della liquidazione.

3 L’infrastruttura del mercato finanziario che ha adempiuto gli obblighi derivanti dal piano di liquidazione definitivo non sottostà più alla vigilanza da parte della FINMA.

Art. 87 cpv. 1 lett. c

1 A complemento dell’articolo 37 LFINMA6, la FINMA può revocare l’autorizzazione o il riconoscimento a un’infrastruttura del mercato finanziario se quest’ultima:

c. non rispetta il piano di liquidazione definitivo.

Inserire prima del titolo del capitolo 8

Art. 87a Attuazione del piano di stabilizzazione da parte delle infrastrutture

del mercato finanziario di rilevanza sistemica

1Dopo aver consultato la BNS, la FINMA può ordinare a un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica l’attuazione di misure del piano di stabilizzazione se sono stati raggiunti i valori soglia previsti nel piano di stabilizzazione per la sua attivazione.

2Dopo aver consultato la BNS, la FINMA può vietare integralmente o in parte a un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica di attuare misure del piano di stabilizzazione se la loro attuazione potrebbe pregiudicare gravemente la stabilitàConsultazione del sistema finanziario.

6 RS 956.1