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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
Art. 99 Piccole controparti finanziarie
1Una controparte finanziaria è considerata piccola se la media delle sue posizioni lorde a fine mese, aggregate per i dodici mesi precedenti, nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso si situa al di sotto del valore soglia.
2Se la media calcolata secondo il capoverso 1 di una piccola controparte finanziaria esistente supera il valore soglia, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento.
Art. 102
Abrogato
Art. 104 cpv. 2 lett. bbis e 3
2Sono tenute alla comunicazione:
bbisnel caso di operazioni tra due controparti non finanziarie:
1. la controparte non finanziaria che non è piccola ai sensi dell’articolo 98,
2. la controparte alienante nel caso di un’operazione tra due controparti non finanziarie non piccole;
3Le piccole controparti non finanziarie sono esonerate dall’obbligo di comunicazione.
Art. 109 cpv. 2
2Tale obbligo non si applica alle piccole controparti.
Art. 114
Abrogato
Art. 120 cpv. 1
1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all’estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deveConsultazione comunicarlo alla società e alle borse o ai sistemi di negoziazione presso i quali i titoli di partecipazione sono quotati.
Art. 122 Designazione di un recapito
1Gli azionisti con sede o domicilio all’estero che detengono direttamente, indirettamente o di comune intesa insieme a terzi una partecipazione di almeno il 10 per cento dei diritti di voto di una società secondo l’articolo 120 capoverso 1 devono designare