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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
d. le indicazioni ai fini dell’identificazione dell’avente economicamente diritto.
3Il Consiglio federale disciplina:
a. le indicazioni da comunicare;
b. le deroghe all’obbligo di comunicazione, in particolare per le operazioni effettuate all’estero;
c. la forma della comunicazione; e
d. il termine per la comunicazione.
4La FINMA può prevedere specifiche tecniche per la comunicazione. In singoli casi può concedere deroghe all’obbligo di comunicazione, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.
5 La FINMA mette a disposizione del competente organo di sorveglianza del commercio della sede di negoziazione le comunicazioni di transazioni, sempre che sia necessario ai fini della sorveglianza del commercio.
6Riscuote un emolumento adeguato per la ricezione e l’analisi delle comunicazioni.
7I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti.
8 La BNS è esonerata dall’obbligo di comunicazione e di informazione nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti pubblici.
Art. 41 Ammissione di partecipanti svizzeri da parte di sedi di negoziazione
estere
Le sedi di negoziazione con sede all’estero possono accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l’accesso diretto alle proprie istituzioni, se la FINMA ha constatato che lo Stato in cui la sede di negoziazione in questione ha sede:
a. assoggetta le proprie sedi di negoziazione a regolamentazione e vigilanza adeguate; e
b. presta assistenza amministrativa alla FINMA.
Art. 43, rubrica, nonché cpv. 3 e 4
Obbligo di autorizzazione o di riconoscimento nonché obbligo di comunicazione
3L’avvio e la cessazione dell’esercizio di un sistema organizzato di negoziazione de-
vono essere previamente comunicati alla FINMA.Consultazione
4La FINMA tiene un elenco, accessibile al pubblico, di tutti i sistemi organizzati di negoziazione.
Art. 44 lett. abis e d
Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione deve:
abis. stabilire regole per l’organizzazione della negoziazione;