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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
4Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali la pubblicazione e la comunicazione possono essere differite. Per motivi di proporzionalità, può prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione e comunicazione.
Art. 37c Obblighi degli emittenti: comunicazione e pubblicazione di
transazioni del management
1I membri del consiglio di amministrazione e della direzione di una società i cui valori mobiliari sono quotati in una borsa nonché le persone a essi legate devono comunicare alla società le loro transazioni effettuate in valori mobiliari della società o in derivati relativi a tali valori (transazioni del management) entro due giorni di negoziazione.
2La società deve trasmettere alla borsa entro tre giorni di negoziazione le comunicazioni ricevute concernenti le transazioni del management.
3La borsa deve pubblicare le transazioni del management quanto prima indicando, in particolare, il nome e la funzione della persona soggetta all’obbligo di comunicazione.
4La borsa deve tramettere le comunicazioni concernenti le transazioni del management alla FINMA.
5Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le indicazioni da comunicare. Per motivi di proporzionalità, può prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione e comunicazione nonché periodi di black out per le transazioni del management.
Art. 38 Obbligo di registrazione dei partecipanti
1I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono registrare tutti gli ordini e le operazioni da loro effettuati, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro tracciabilità e alla sorveglianza della loro attività.
2Il Consiglio federale disciplina le indicazioni da registrare e la forma della registrazione. Per motivi di proporzionalità può prevedere deroghe, segnatamente per quanto riguarda le operazioni a fini di rimborso nonché i valori mobiliari e i derivati che solitamente non sono negoziati.
Art. 39 Obbligo di comunicazione e di informazione dei partecipanti
1I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare alla FINMA tutte le operazioni da loro effettuate con:
a. Consultazionevalori mobiliari ammessi al commercio presso la sede di negoziazione;
b. derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso la sede di negoziazione.
2Queste comunicazioni di transazioni devono contenere in particolare:
a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari o dei derivati acquistati o alienati;
b. il volume, la data e l’ora della conclusione della transazione;
c. il corso dei valori mobiliari e dei derivati acquistati o alienati; e