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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
zione, deve segnalare la pubblicazione precedente della stessa persona soggetta all’obbligo di comunicazione.
2Se la società non pubblica una comunicazione o effettua una pubblicazione erronea o incompleta, l’organo per la pubblicità deve pubblicare le informazioni prescritte. Può imputare alla società i costi che ne derivano. Può rendere pubblici i motivi per cui pubblica le informazioni in luogo della società. Deve informare la società prima della pubblicazione.
3Se ha motivo di ritenere che una persona soggetta all’obbligo di comunicazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società ne deve informare l’organo per la pubblicità.
Inserire gli art. 124a–124e prima del titolo del capitolo 4
Art. 124a Sorveglianza dell’osservanza dell’obbligo di comunicazione da parte
dell’organo per la pubblicità
1Se l’obbligo di comunicazione non è adempiuto o non è adempiuto correttamente, l’organo per la pubblicità impartisce alla persona soggetta all’obbligo di comunicazione un congruo termine per il corretto adempimento.
2L’organo per la pubblicità deve informare la FINMA nei casi in cui:
a. sussiste il sospetto di grave violazione dell’obbligo di comunicazione; o
b. la persona soggetta all’obbligo di comunicazione non ha adempiuto o non ha adempiuto correttamente l’obbligo di comunicazione entro il termine impartito.
3In caso di sospetto di una violazione punibile dell’obbligo di comunicazione, l’organo per la pubblicità ne deve informare la competente autorità di perseguimento penale.
Art. 124b Obbligo di informare l’organo per la pubblicità
Le persone e le società soggette all’obbligo di comunicazione e di pubblicità devono fornire all’organo per la pubblicità tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti.
Art. 124c Valutazione delle richieste di deroga, di agevolazione e di decisione
Consultazionepreliminare
1L’organo per la pubblicità valuta le richieste di deroga, di agevolazione e di decisione preliminare, emanando una raccomandazione. La raccomandazione deve essere motivata e comunicata alla FINMA.
2L’organo per la pubblicità può indirizzare la sua raccomandazione alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d’affari.
3Se il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione dell’organo per la pubblicità, la FINMA valuta il caso emanando una decisione.