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Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 28 pagine
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Legge sull’infrastruttura finanziaria
a. sono adempiuti secondo il diritto estero riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
b. l’infrastruttura del mercato finanziario estera impiegata per l’esecuzione dell’operazione è stata riconosciuta dalla FINMA.
2Il diritto estero riconosciuto equivalente dalla FINMA è determinante anche ai fini della determinazione delle caratteristiche della controparte.
Art. 95a Adempimento di obblighi in caso di operazioni con una controparte
estera
1I seguenti obblighi del presente capitolo si applicano alle operazioni con una controparte estera, qualora quest’ultima sarebbe soggetta a tali obblighi se avesse la sua sede in Svizzera:
a. obbligo di compensazione (art. 97–103);
b. obbligo di riduzione del rischio operativo e del rischio di controparte (art. 108);
c. obbligo di scambio di garanzie (art. 110);
d. obbligo di commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione (art. 112–115).
2Gli obblighi di cui al capoverso 1 non devono essere adempiuti, se la controparte estera:
a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
b. non è tenuta ad adempiere tali obblighi secondo il diritto di questo Stato.
3Gli obblighi del presente capitolo che possono essere adempiuti senza la collaborazione della controparte estera devono essere adempiuti in ogni caso.
Art. 97 cpv. 3
Abrogato
Art. 98 Piccole controparti non finanziarie
1Una controparte non finanziaria è considerata piccola se la media delle sue posizioni lorde a fine mese, aggregate per i dodici mesi precedenti, nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso si situa al di sotto del valore soglia applicabile allaConsultazione categoria di derivati corrispondente.
2Se una delle medie calcolate secondo il capoverso 1 di una piccola controparte non finanziaria esistente supera il valore soglia determinante, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento.
3Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi non sono prese in considerazione per il calcolo delle medie se sono direttamente correlate all’attività aziendale oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte o del gruppo.