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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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(b) negli ambiti in cui tali norme non esistono, a esplorare congiuntamente le possibilità di cooperazione al fine di riconoscere le norme sviluppate dalle altre Parti.

2. Le Parti riconoscono che i meccanismi che facilitano il riconoscimento transfrontaliero dei risultati della valutazione della conformità possono promuovere l’economia digitale.

3. Nei settori di reciproco interesse nell’ambito dell’economia digitale le Parti:

(a) individuano iniziative comuni nel campo delle norme e delle procedure di valutazione della conformità e cooperano su tali iniziative;

(b) utilizzano, ove opportuno, accordi internazionali di accreditamento e riconoscimento reciproco consolidati;

(c) prendono in considerazione positivamente le proposte di cooperazione di un’altra Parte in materia di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità; e

(d) incoraggiano la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, compresi i progetti di ricerca o di sperimentazione transfrontalieri, per sviluppare una migliore comprensione, tra le Parti e l’industria, delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità.

4. Le Parti riconoscono l’importanza dello scambio di informazioni e della trasparenza per quanto riguarda la preparazione, l’adozione e l’applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità in relazione all’economia digitale. Ogni Parte si impegna a fornire, su richiesta di un’altra Parte, informazioni su norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità in relazione all’economia digitale entro un periodo di tempo ragionevole concordato dalla Parte richiedente e da quella interpellata, se possibile, entro 60 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 36-Y

Innovazione

Le Parti riconoscono l’importanza della digitalizzazione e dell’utilizzo di nuove tecnologie nell’ambito dell’economia digitale, compresa la tecnologia di registro distribuito e i suoi casi d’uso nella tokenizzazione degli asset, che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo. Le Parti riconoscono inoltre la necessità di un contesto favorevole alla sperimentazione e all’innovazione per agevolare il commercio tramite dispositivi elettronici e promuovere l’economia digitale anche:

(a) identificando approcci e tecnologie pertinenti per consentire i flussi di dati transfrontalieri;

(b) cooperando per creare quadri politici e casi d’uso di riferimento; e

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