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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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ALLEGATO II
ARTICOLO 5BIS
ARTICOLO 5BIS
Ubicazione delle strutture di calcolo per i servizi finanziari
1. Ai fini del presente articolo, per «strutture di calcolo» si intendono i server e i dispositivi di archiviazione per l’elaborazione o l’archiviazione di informazioni a scopo commerciale, ma non comprende i server o i dispositivi di archiviazione di infrastrutture del mercato finanziario né quelli utilizzati per accedervi.
2. Le Parti riconoscono che ognuna di esse può avere i propri requisiti normativi in merito all’utilizzo delle strutture di calcolo, compresi quelli volti a garantire la sicurezza e la confidenzialità delle comunicazioni.
3. Nessuna Parte impone a un fornitore di servizi finanziari l’obbligo di utilizzare o localizzare strutture di calcolo sul proprio territorio come condizione per svolgere attività commerciali in tale territorio, a condizione che le autorità di regolamentazione o di vigilanza finanziaria di tale Parte possano accedere rapidamente ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti di vigilanza. A tal fine, una Parte non adotta né mantiene misure che vietino o limitino il trasferimento transfrontaliero di dati:
(a) prescrivendo l’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel proprio territorio per l’elaborazione dei dati, anche imponendo l’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel territorio della Parte;
(b) esigendo la localizzazione dei dati nel territorio della Parte per l’archiviazione o l’elaborazione;
(c) vietando l’archiviazione o l’elaborazione dei dati nel territorio di un’altra Parte;
(d) subordinando il trasferimento transfrontaliero dei dati all’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della Parte o a obblighi di localizzazione nel territorio della Parte; o
(e) vietando il trasferimento dei dati nel territorio della Parte.
4. Per maggiore chiarezza, l’articolo 4 del presente Accordo si applica al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Le Parti riesaminano periodicamente l’attuazione di tale disposizione e ne valutano il funzionamento entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo sull’economia digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore, fatto a Berna, Svizzera, il 25 settembre 2025. Una Parte può proporre in qualsiasi momento alle altre Parti di riesaminare l’elenco delle restrizioni di cui al paragrafo 3, anche se essa stessa o un’altra Parte ha convenuto di non adottare né mantenere altri tipi di misure oltre a quelle elencate
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