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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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ARTICOLO 36-L

Protezione dei dati personali

1. Le Parti riconoscono che le persone hanno diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali e che norme rigorose e applicabili a tale proposito contribuiscono alla fiducia nell’economia digitale e allo sviluppo degli scambi.

2. A tal fine, ogni Parte adotta o mantiene un quadro giuridico che preveda la protezione efficace dei dati personali delle persone nell’ambito del commercio digitale9.

3. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di adottare o mantenere, nell’ambito del proprio quadro giuridico di cui al paragrafo 2, misure che ritiene appropriate, anche mediante l’adozione e l’applicazione di regole per i trasferimenti transfrontalieri di dati personali, purché le leggi e regolamentazioni della Parte prevedano strumenti che consentano i trasferimenti a condizioni di applicazione generale per la protezione dei dati trasferiti.

4. Nell’elaborare il proprio quadro giuridico per la protezione dei dati personali, ogni Parte tiene conto dei principi e delle linee guida elaborate da organismi o da organizzazioni internazionali competenti.

5. Ogni Parte provvede affinché il proprio quadro giuridico, di cui al paragrafo 2, garantisca la protezione non discriminatoria dei dati personali delle persone fisiche.

6. Ogni Parte pubblica informazioni sui diritti di protezione dei dati personali che garantisce alle persone fisiche nell’ambito del commercio digitale, comprese le linee guida su come:

(a) le persone fisiche possono avvalersi di mezzi di ricorso; e

(b) le imprese possono conformarsi alle prescrizioni di legge.

7. Ogni Parte incoraggia le imprese sul proprio territorio a pubblicare, anche su Internet, le loro politiche e procedure in materia di protezione dei dati personali.

8. Riconoscendo di poter adottare approcci giuridici diversi per la protezione dei dati personali, ogni Parte incoraggia lo sviluppo di meccanismi volti a promuovere la compatibilità tra questi diversi regimi. Tali meccanismi possono includere il riconoscimento dei risultati normativi, sia che vengano accordati autonomamente o tramite accordi reciproci, sia che si tratti di quadri internazionali più ampi. A tal fine, le Parti si adoperano per scambiarsi informazioni sui meccanismi applicati nelle rispettive giurisdizioni.

9Per maggior chiarezza, una Parte può adempiere l’obbligo di cui al paragrafo 2 adottando o mantenendo misure o una combinazione di misure quali leggi globali sulla tutela della vita privata, sulla protezione delle informazioni o dei dati personali, norme settoriali in materia di tutela della vita privata o altre leggi che disciplinano le violazioni in tale ambito.

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