Progetto
Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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3. Se una Parte consente lo svolgimento di qualsiasi attività o la fornitura di qualsiasi servizio di cui a paragrafi 1 e 2 da parte dei propri fornitori di servizi finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o con un fornitore di servizi finanziari, il termine «servizi» comprende tali attività.
4. Nessuna disposizione del presente capitolo è applicata alle attività svolte o ai servizi forniti da una banca centrale o da un’autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di una politica monetaria o di cambio.
ARTICOLO 36-AG
Fiscalità
1. Nessuna disposizione del presente capitolo genera diritti o obblighi in relazione a imposte o misure fiscali14.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da una convenzione in materia di imposizione. In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e una convenzione in materia di imposizione, quest’ultima prevale limitatamente all’incompatibilità. Spetta esclusivamente alle autorità competenti nell’ambito di tale convenzione determinare se esista un’incompatibilità tra il presente capitolo e detta convenzione.
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14Le imposte e le misure fiscali includono le accise, ma non i dazi doganali come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 8 del presente Accordo.
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