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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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norme, fatte salve le misure di protezione contro la divulgazione non autorizzata;
(b) l’imposizione, l’adozione o l’esecuzione di un ricorso concesso in conformità alle leggi e regolamentazioni di una Parte a seguito di un’indagine, un’ispezione, un esame, un’azione esecutiva o un procedimento giudiziario;
(c) alle prescrizioni delle autorità competenti per verificare la conformità di beni e servizi ai requisiti legali nell’ambito della vigilanza del mercato; o
(d) al trasferimento volontario o alla concessione volontaria dell’accesso al codice sorgente su base commerciale da parte di una persona fisica o giuridica di una Parte o mediante licenze open source.
ARTICOLO 36-Q
Prodotti TIC che si avvalgono della crittografia
1. Ai fini del presente articolo, per «prodotto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (prodotto TIC)» si intende qualsiasi hardware o software la cui funzione prevista è l’elaborazione o la comunicazione di informazioni con dispositivi elettronici, compresi l’archiviazione, la trasmissione e la visualizzazione, o l’elaborazione elettronica applicata per determinare o registrare fenomeni fisici, o per controllare processi fisici, ma non include nessuno strumento per la fornitura di servizi finanziari o nessun asset finanziario, denaro compreso.
2. Questo articolo si applica ai prodotti TIC che si avvalgono della crittografia.
3. Per quanto riguarda un prodotto progettato per applicazioni commerciali che si avvale della crittografia, nessuna Parte impone né mantiene un regolamento tecnico o una procedura di valutazione della conformità che richieda al fabbricante o al fornitore del prodotto, come condizione per la fabbricazione, la vendita, la distribuzione, l’importazione o l’uso del prodotto, di:
(a) trasferire o fornire l’accesso a una particolare tecnologia, a un processo di produzione o ad altre informazioni, ad esempio una chiave privata o un altro parametro segreto, una specifica di un algoritmo o un altro dettaglio di progettazione, di proprietà del produttore o del fornitore e legati alla crittografia del prodotto, alla Parte o a una persona nel territorio della Parte;
(b) collaborare con una persona nel proprio territorio; o
(c) utilizzare o integrare un particolare algoritmo crittografico,
salvo quando la fabbricazione, la vendita, la distribuzione, l’importazione o l’uso del prodotto siano effettuati da o per conto della Parte.
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