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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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2 Per maggiore chiarezza, il presente articolo non pregiudica l’interpretazione di altre eccezioni previste dal presente Accordo, né il diritto di una Parte di invocarle.
ARTICOLO 36-AE
Misure prudenziali
1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un divieto per una Parte di adottare o mantenere opportune misure per motivi prudenziali quali:
(a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi e polizze e dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario o di altri soggetti che operano sui mercati finanziari;
(b) la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell’integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; e
(c) la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari di un’altra Parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.
3. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni confidenziali o esclusive in possesso di enti pubblici.
4. Ogni Parte fa il possibile per garantire l’applicazione, sul suo territorio, dei «principi fondamentali per un controllo efficace dei servizi bancari» del Comitato di Basilea, delle norme e dei principi dell’Associazione internazionale di autorità di vigilanza delle imprese assicurative e degli «obiettivi e principi della normativa sui valori mobiliari» dell’Organizzazione internazionale di commissioni dei valori mobiliari.
ARTICOLO 36-AF
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un divieto per le Parti, compresi i loro enti pubblici, di svolgere attività in esclusiva o fornire servizi sul proprio territorio che fanno parte di un piano pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di previdenza sociale.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un divieto per le Parti, compresi i loro enti pubblici, di svolgere attività in esclusiva o fornire servizi sul proprio territorio per conto delle Parti o dei loro enti pubblici, con la loro garanzia o utilizzando le loro risorse finanziarie.
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