Progetto
Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
ARTICOLO 1
Modifica dell’accordo di libero scambio
Conformemente all’articolo 69 (Emendamenti) dell’accordo di libero scambio, le Parti convengono di:
(a) inserire un nuovo capitolo IIIbis(Economia digitale), come indicato nell’allegato I del presente Accordo sull’economia digitale, dopo il capitolo III (Servizi) dell’Accordo di libero scambio; e
(b) inserire un nuovo Articolo 5bis(Ubicazione delle strutture di calcolo per i servizi finanziari) come indicato nell’allegato II del presente Accordo sull’economia digitale, dopo l’articolo 5 dell’allegato VIII (Servizi finanziari) dell’accordo di libero scambio.
ARTICOLO 2
Condivisione delle informazioni e coinvolgimento delle parti interessate
1. Ogni Parte crea o mantiene un proprio sito web, liberamente accessibile al pubblico e aggiornato regolarmente, contenente informazioni relative al presente Accordo sull’economia digitale. Per quanto possibile, le informazioni sono rese disponibili in inglese e possono comprendere:
(a) il testo del presente Accordo sull’economia digitale;
(b) una sintesi del presente Accordo sull’economia digitale;
(c) informazioni destinate alle PMI, contenenti:
(i) una descrizione delle disposizioni del presente Accordo sull’economia digitale che la Parte ritiene pertinenti per le PMI,
(ii) qualsiasi altra informazione supplementare utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dal presente Accordo sull’economia digitale; e
(d) link ai siti web corrispondenti dedicati al presente Accordo sull’economia digitale.
2. Le Parti riconoscono l’importanza dell’impegno degli attori interessati e della
promozione di iniziative e piattaforme pertinenti all’interno dei territori delle Parti e tra di loro, se del caso.
3. Le Parti possono coinvolgere i portatori d’interesse, come imprese, organizzazioni non governative ed esperti del mondo accademico, ai fini dell’attuazione e dell’ulteriore modernizzazione del presente Accordo sull’economia digitale, se del caso.
- 5 -