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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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ARTICOLO 36-D
Dazi doganali3
1. Nessuna Parte impone dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, compresi i contenuti trasmessi elettronicamente.
2. Per maggiore chiarezza, il paragrafo 1 non impedisce a una Parte di imporre imposte, tasse o altri oneri interni sulle trasmissioni elettroniche, compresi i contenuti trasmessi elettronicamente, purché questi siano imposti in modo compatibile con il presente Accordo.
ARTICOLO 36-E
Autenticazione elettronica
1. Salvo altrimenti previsto dalle proprie leggi e regolamentazioni, una Parte non nega l’efficacia, la validità giuridica o l’ammissibilità di una firma elettronica come prova nei procedimenti giudiziari per il solo fatto che sia in formato elettronico.
2. Nessuna Parte adotta né mantiene misure che:
(a) vietino alle Parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica o firma elettronica per la transazione; o
(b) privino le Parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie e amministrative che il ricorso all’autenticazione elettronica o a una firma elettronica in tale transazione è conforme ai requisiti legali applicabili.
3. In deroga al paragrafo 2, una Parte può esigere che, per una determinata categoria di transazioni, il metodo di autenticazione o la firma elettronica soddisfino determinate norme in materia di prestazioni o siano certificati da un organismo accreditato conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni.
4. Nella misura prevista dalle proprie leggi e regolamentazioni, una Parte applica i paragrafi 1–3 ai sigilli elettronici, alle validazioni temporali elettroniche o ai servizi elettronici di recapito certificato.
5. Le Parti si adoperano per utilizzare un’autenticazione elettronica interoperabile.
3Le Parti concordano che per «dazi doganali» si intendono i dazi all’importazione e all’esportazione.
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