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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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ARTICOLO 36-W
Intelligenza artificiale
1. Le Parti riconoscono che l’utilizzo e l’adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale («IA») stanno diventando sempre più importanti nel contesto dell’economia digitale e che offrono notevoli vantaggi sociali ed economici alle persone e alle imprese. Allo stesso tempo, le Parti riconoscono che le tecnologie legate all’IA presentano problematiche e rischi che devono essere affrontati in modo adeguato. In conformità alle rispettive politiche pertinenti, le Parti possono cooperare:
(a) condividendo le iniziative legate all’IA, nonché la ricerca e le pratiche industriali relative alle tecnologie dell’IA e alla loro governance;
(b) promuovendo e sostenendo l’utilizzo e l’adozione responsabile delle tecnologie di IA da parte delle imprese e all’interno della comunità;
(c) favorendo le opportunità di commercializzazione e la collaborazione tra ricercatori, accademici e industria; ed
(d) esplorando le opportunità di realizzare progetti congiunti nel campo dell’IA e iniziative di implementazione o sperimentazione tra le Parti.
2. Le Parti riconoscono che per uno sviluppo e un utilizzo etico, affidabile, sicuro e responsabile dell’IA sono necessari quadri di governance e politici nonché norme corrispondenti che promuovano l’interoperabilità e tengano conto dei principi, delle linee guida e delle norme internazionali pertinenti e che tali quadri e norme contribuiranno alla comprensione dei vantaggi offerti da queste tecnologie. A tal fine, le Parti riconoscono l’importanza di:
(a) tener conto dei principi, delle linee guida e delle norme degli organismi internazionali competenti;
(b) utilizzare approcci improntati al rischio per i quadri di riferimento e la regolamentazione che si basano su norme di settore e sulle migliori pratiche in materia di gestione del rischio; e
(c) tenere conto dei principi di interoperabilità e neutralità tecnologiche.
ARTICOLO 36-X
Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità
1. Ove opportuno, le Parti incoraggiano l’adozione di norme internazionali o riconosciute a livello internazionale relative all’economia digitale. Nei settori emergenti di interesse reciproco legati all’economia digitale, le Parti si impegnano inoltre, se del caso:
(a) a partecipare e cooperare negli organismi di cui tutte le Parti sono membri, per promuovere la stesura di norme; e
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